Cassazione Civile, Ordinanza n. 18729/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso, per l’anno d’imposta 2008, un avviso di accertamento nei confronti di una società controllata, contestando l’indebita deduzione di costi relativi a prestazioni rese dalla controllante, ritenuti privi di documentazione idonea a dimostrarne effettività, utilità, inerenza, certezza e congruità. Su questa base aveva poi emesso ulteriori atti impositivi nei confronti della controllante, qualificando come maggior reddito i maggiori utili accertati in capo alla controllata e ritenendoli distribuiti ai soci; aveva inoltre emesso avvisi anche verso i singoli soci della controllante ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. La CTR aveva accolto l’appello della società, valorizzando il fatto che il costo disconosciuto era stato contabilizzato dalla controllante come ricavo e già tassato, e che il percorso "a ritroso" dell’Ufficio si fondava su un ragionamento ritenuto fittizio. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un solo motivo ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 163 t.u.i.r., sostenendo: 1) che la CTR aveva errato nel dare rilievo alla contabilizzazione dei ricavi da parte della controllante; 2) che la CTR aveva impropriamente richiamato la sentenza resa nei confronti della società controllata, nonostante questa fosse stata impugnata per cassazione; la parte resistente ha eccepito il giudicato esterno favorevole relativo ad alcune sentenze, ma senza produrre copia munita dell’attestazione del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo profilo perché non conteneva una censura specifica e concreta, ma si limitava a contrapporre una petizione di principio alla motivazione della CTR, senza spiegare in che modo la decisione sarebbe stata giuridicamente errata. Ha ritenuto infondato il secondo profilo perché la doglianza si limitava a richiamare la pendenza di un ricorso per cassazione contro la sentenza relativa alla società controllata, senza censurare davvero la motivazione per relationem della CTR né riprodurre o sintetizzare adeguatamente i passaggi rilevanti della decisione richiamata. La Corte ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato esterno proposta dai controricorrenti, osservando che nel processo tributario la prova del giudicato richiede la produzione della sentenza munita di certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., salvo ammissione espressa della controparte. L’Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato come base formale del motivo di ricorso; la Corte evidenzia però che la censura deve essere specifica e concreta, non potendo risolversi in una mera affermazione apodittica di errore
art. 163 t.u.i.r.
è la norma indicata come violata dal ricorrente, ma la Corte non ne compie una lettura sostanziale autonoma, limitandosi a rilevare l’inadeguatezza del motivo
art. 5 t.u.i.r.
è richiamato per la tassazione dei soci in relazione ai redditi imputati per trasparenza/partecipazione sociale
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
viene utilizzato per l’applicazione analogica della disciplina processuale civile in tema di certificazione del giudicato nel processo tributario
art. 124 disp. att. c.p.c.
la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza con attestazione del segretario circa il mancato esperimento di impugnazioni nel termine di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, ammesse alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica, esplicita e puntuale contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o una mera affermazione di principio.
- Nel processo tributario, chi eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provarlo mediante produzione della sentenza munita dell’attestazione del passaggio in giudicato; la prova non è surrogata dalla sola mancata contestazione, salvo che la controparte ammetta espressamente il giudicato.
- La doglianza fondata sulla pendenza di altro giudizio o di altro ricorso non è di per sé sufficiente a scardinare la decisione impugnata, se non viene spiegato in modo puntuale quale vizio concreto investa la motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Ai fini del controllo di legittimità, il richiamo della decisione impugnata a una sentenza resa in altro procedimento deve essere specificamente censurato, indicando l’errore della motivazione per relationem e riproducendo o sintetizzando adeguatamente il contenuto rilevante della sentenza richiamata.
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