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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12117 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana relativa agli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. L'Agenzia aveva determinato sinteticamente redditi non dichiarati mediante il redditometro, considerando l'acquisto nel 2006 di un immobile del valore di 1.550.000 euro, le spese di mediazione immobiliare e l'assunzione di una collaboratrice domestica. Il primo motivo riguardava la mancata rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale dopo che era stata riconosciuta l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. Il secondo motivo contestava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e la valutazione della capacità contributiva della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, fuori dai casi tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, il giudice tributario d'appello deve decidere direttamente il merito, senza rinviare la causa al primo grado; il doppio grado di giudizio di merito non è infatti garantito dalla Costituzione. Ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento sintetico fondato sugli indici del redditometro, essendo onere della contribuente dimostrare che il reddito presunto non esisteva o era inferiore. La documentazione prodotta per dimostrare che l'acquisto era stato finanziato dal compagno è stata giudicata inidonea, non verificabile, insufficiente e non adeguatamente allegata e riferita nei precedenti gradi di giudizio. La contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate 10.300 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito e raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    La determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva.

    La presenza di spese o beni indicativi di capacità contributiva consente all'Amministrazione di presumere un determinato reddito. Spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata dell'inesistenza del reddito presunto o della sua minore entità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito.

    La rimessione della causa al giudice tributario di primo grado è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma. Negli altri casi, anche quando il primo giudizio sia stato erroneamente dichiarato inammissibile, il giudice d'appello deve decidere direttamente il merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 58

    Le norme disciplinano i poteri istruttori nel processo tributario e non impediscono al giudice d'appello di svolgere, nei limiti previsti, attività istruttorie suppletive. Chi lamenta una carenza istruttoria deve indicare concretamente quali attività sarebbero state necessarie.

  • Art. 24 della Costituzione

    La garanzia della tutela giurisdizionale non comporta necessariamente l'esistenza costituzionale di un doppio grado di giudizio di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34-bis, convertito nella L. n. 248 del 2006, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67

    I proventi illeciti possono essere fiscalmente qualificati come redditi diversi, anche se non espressamente compresi nell'elencazione ordinaria dell'art. 67 del TUIR.

Massime di principio

  • Nel redditometro l'Amministrazione deve provare l'esistenza degli elementi indicativi di capacità contributiva, ma non necessariamente la provenienza specifica delle somme o ogni singolo dettaglio del reddito; il contribuente deve fornire una prova analitica, attendibile e documentata della diversa provenienza delle risorse.
  • La semplice dichiarazione che un bene è stato pagato da un familiare o dal convivente non è sufficiente: occorrono documenti bancari autentici, completi, leggibili e idonei a collegare con certezza i trasferimenti alla spesa contestata.
  • Nel giudizio tributario d'appello la rimessione al primo grado è eccezionale e possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; in assenza di tali ipotesi, il giudice regionale deve decidere direttamente il merito.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate, salvo vizi giuridici specifici o una motivazione radicalmente illogica. Le censure devono inoltre indicare con precisione dove i documenti siano stati prodotti e utilizzati nei precedenti gradi di giudizio.
  • L'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi rafforza la rilevanza degli indici di spesa e rende particolarmente importante fornire una ricostruzione documentale completa delle fonti finanziarie utilizzate.

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