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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti volta a far accertare l’applicazione del CCNL Sanità Privata e a ottenere le differenze retributive conseguenti alla asserita illegittimità della disdetta unilaterale comunicata dalla datrice di lavoro, che aveva dichiarato di voler sostituire quel contratto con il CCNL RSA e Centri di Riabilitazione (CDR). La corte d’appello ha accolto la domanda ritenendo che la clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata integrasse un termine finale di durata, non liberamente disdettabile prima della scadenza, che la disdetta unilaterale del singolo datore di lavoro non fosse consentita e che, comunque, la condotta tenuta dalla datrice di lavoro dopo la scadenza del 8 ottobre 2020 valesse come comportamento concludente di adesione al CCNL Sanità Privata. Con il ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme interpretative e degli artt. 39 e 41 Cost., sostenendo che la clausola di ultrattività dovesse essere qualificata come condizione risolutiva e non come termine di durata, con conseguente libera recedibilità; 2) nullità della clausola per indeterminatezza; 3) nullità della sentenza per asserita illogicità e contraddittorietà nella motivazione sul recesso; 4) violazione delle norme sul contratto collettivo e sul recesso, contestando l’esistenza di un comportamento concludente idoneo a vincolare la datrice di lavoro al CCNL Sanità Privata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la clausola di ultrattività del CCNL Sanità Privata individua un termine finale di efficacia collegato a un evento futuro certo nell’an, cioè il rinnovo del contratto, e quindi non è affetta da indeterminatezza; ha inoltre confermato che, per i contratti collettivi di diritto comune, la disdetta spetta alle parti stipulanti e non al singolo datore di lavoro, il quale non può recedere unilateralmente prima della scadenza del termine, salvo giusta causa non dedotta nel caso concreto. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha chiarito che il passaggio motivazionale censurato andava letto nel senso che, una volta scaduto il termine, il recesso non era neppure necessario, ma che nel caso concreto la datrice di lavoro aveva comunque mantenuto per un apprezzabile periodo l’applicazione del CCNL Sanità Privata anche dopo il rinnovo dell’8 ottobre 2020, così manifestando con comportamento concludente la volontà di continuare ad applicarlo; ha ritenuto, in parte, inammissibili le doglianze perché dirette a una rivalutazione del fatto, riservata al giudice di merito. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, CCNL Sanità Privata 19/01/2005

    va letta come previsione di un termine finale di efficacia del contratto, collegato al rinnovo del CCNL, e non come condizione risolutiva o come contratto a tempo indeterminato liberamente disdettabile dal singolo datore di lavoro prima della scadenza.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di autonomia contrattuale, ma ritenuto non idoneo a fondare un recesso unilaterale anticipato dal contratto collettivo.

  • art. 1346 c.c.

    la clausola di ultrattività non è indeterminata perché collega la cessazione dell’efficacia a un evento individuato con precisione, cioè il rinnovo del contratto collettivo.

  • art. 1353 c.c.

    richiamato per sostenere la tesi della condizione risolutiva, ma la Corte esclude tale qualificazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo, ma la Corte conferma l’interpretazione già fornita dai giudici di merito.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio sistematico di interpretazione, senza esiti favorevoli alla ricorrente.

  • art. 1372 c.c.

    il contratto collettivo vincola le parti nei limiti temporali concordati; la disdetta non è liberamente esercitabile dal singolo datore di lavoro.

  • art. 1373 c.c.

    non consente al singolo datore di lavoro il recesso unilaterale anticipato dal CCNL prima della scadenza del termine finale.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a giustificare il recesso unilaterale nel caso concreto.

  • art. 39 Cost.

    è richiamato per ribadire che l’autonomia collettiva sindacale opera entro i limiti concordati dalle parti; la clausola di ultrattività, se pattizia, è espressione di autonomia negoziale.

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non tale da imporre la libera recedibilità dal CCNL applicato.

  • dichiarazione congiunta n. 1 CCNL IRCCS 08/10/2020

    richiamata come elemento interpretativo, ma ritenuta non decisiva rispetto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità Privata e al comportamento concludente accertato.

  • art. 2074 c.c.

    richiamato come parametro per escludere l’ultrattività eteronoma dei contratti collettivi di diritto comune, salva la scelta pattizia delle parti.

  • art. 1467 c.c.

    l’eccessiva onerosità non consente al singolo datore di lavoro di recedere unilateralmente dal contratto collettivo applicato.

  • art. 4, comma 2, CCNL Sanità Privata 19/01/2005

    la continuata applicazione del CCNL oltre la data di rinnovo è stata valorizzata come comportamento concludente di adesione alla disciplina collettiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge; le censure sono state respinte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base della censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente illogica o contraddittoria; motivo ritenuto infondato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza, ma la motivazione è stata ritenuta coerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sul requisito della motivazione, ritenuto rispettato.

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per sanzionare l’abuso del processo, in coerenza con la proposta accelerata accolta dalla Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato e nella valutazione della manifesta infondatezza del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi di diritto comune l’efficacia temporale è quella concordata dalle parti stipulanti; l’ultrattività, se prevista, ha natura pattizia e non può essere trasformata in un vincolo eteronomo illimitato.
  • La clausola che collega la cessazione del contratto collettivo al rinnovo del medesimo integra un termine finale di durata, certo nell’an e incerto solo nel quando, e non una clausola nulla per indeterminatezza.
  • Il singolo datore di lavoro non può disdire unilateralmente il contratto collettivo applicato prima della scadenza del termine finale, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso deciso.
  • Una volta scaduto il termine del contratto collettivo, il recesso del singolo datore non è necessario; tuttavia la prosecuzione dell’applicazione del CCNL per un periodo apprezzabile dopo la scadenza può essere valorizzata come comportamento concludente di adesione al medesimo contratto.
  • Le censure di cassazione che mirano a sostituire una diversa lettura dei comportamenti e delle dichiarazioni delle parti a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili quando investono accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

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