Sentenza del 20/07/2015 n. 4285 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Riscossione - Parti del processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che il ricorso cumulativo non è automaticamente ammissibile per il solo fatto che gli atti siano rivolti allo stesso contribuente. La connessione deve essere oggettiva e concreta. In mancanza di tale connessione, il ricorso cumulativo è inammissibile o comunque non correttamente proponibile, spettando al contribuente l’onere di instaurare distinti giudizi per i diversi atti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’ammissibilità del ricorso cumulativo, cioè del ricorso con cui il medesimo contribuente impugna contestualmente più atti. Tale forma processuale è ammessa solo quando gli atti sono oggettivamente connessi, in particolare perché riguardano la stessa imposta o imposte strettamente collegate, con presupposti, criteri di determinazione e questioni sostanzialmente coincidenti. Se invece gli atti concernono imposte diverse e problematiche non coincidenti, il contribuente deve proporre ricorsi separati.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
La norma individua le parti del processo tributario e si inserisce nel quadro processuale applicabile al ricorso contro gli atti tributari.
Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3
Richiamata tra i riferimenti normativi della pronuncia, concorre al quadro legislativo in materia tributaria e processuale rilevante per la controversia.
Massime di principio
- Un ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando gli atti impugnati presentano una connessione oggettiva e sostanziale, non quando sono semplicemente emessi nei confronti dello stesso contribuente.
- La connessione è più facilmente riconoscibile quando gli atti riguardano la stessa imposta o imposte strettamente collegate e pongono questioni comuni.
- Quando gli atti riguardano imposte diverse, con presupposti, modalità di calcolo e questioni giuridiche differenti, è prudente e normalmente necessario presentare ricorsi separati.
- L’onere di dimostrare o comunque individuare la connessione tra gli atti grava sul contribuente che intende proporre il ricorso cumulativo.
- La proposizione di un unico ricorso per atti non connessi espone al rischio di inammissibilità o di separazione delle controversie e non consente di eludere i distinti termini e requisiti processuali.
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