Sentenza del 24/06/2015 n. 13061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento IRAP 2004 di Euro 2.542.227,66, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo principalmente: l'assenza di responsabilità solidale per i debiti fiscali della società scissa; la mancata preventiva comunicazione dell'avviso bonario o dell'invito a fornire chiarimenti; l'insufficiente motivazione della cartella; e l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale su alcune censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: alcuni per difetto di autosufficienza, mancata trascrizione degli atti rilevanti o mancata contestazione della ratio decidendi; quello relativo alla responsabilità solidale è stato ritenuto infondato. In particolare, per i debiti fiscali anteriori alla scissione parziale, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente ai sensi dell'art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986, diversamente dai debiti civili, soggetti ai limiti degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. La cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata e non era necessaria la preventiva comunicazione dell'avviso bonario, trattandosi di imposte dichiarate e non versate. Le spese sono state integralmente compensate; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, commi 3 e 5
Consente l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle imposte dichiarate e non versate. Quando la cartella riguarda esattamente gli importi risultanti dalla dichiarazione, non è necessariamente richiesta una preventiva comunicazione di irregolarità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13
Per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente.
La disposizione introduce, per i debiti tributari, una responsabilità più ampia rispetto a quella prevista per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione.
Codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater
Prevedono, per le obbligazioni civili della società scissa, una responsabilità solidale delle società partecipanti entro specifici limiti, che non si applicano nello stesso modo ai debiti fiscali anteriori alla scissione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2
Conferma, per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie commesse dalla società scissa, la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
La richiesta preventiva di chiarimenti è necessaria nei casi previsti dalla norma, ma non quando la cartella riguarda imposte dichiarate e non versate senza elementi di incertezza rilevanti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, i debiti fiscali relativi a periodi anteriori all'operazione possono gravare solidalmente e illimitatamente su tutte le società partecipanti, anche se tali debiti non sono stati espressamente attribuiti alla società beneficiaria nel progetto di scissione.
- La disciplina fiscale della responsabilità derivante dalla scissione è più rigorosa di quella prevista per le obbligazioni civili: i limiti patrimoniali stabiliti dal codice civile non operano necessariamente per i debiti tributari.
- Per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, quando gli importi richiesti coincidono con quelli dichiarati e non versati, l'amministrazione non deve necessariamente inviare un preventivo avviso bonario.
- Una cartella di pagamento può essere sufficientemente motivata mediante l'indicazione analitica delle imposte, degli importi e dei relativi elementi, senza ulteriori spiegazioni quando il debito deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o indicare puntualmente gli atti su cui si fonda la censura; la mancata trascrizione della cartella, del progetto di scissione o di altri documenti può comportare l'inammissibilità del motivo.
- È necessario contestare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: se una ratio decidendi non viene censurata, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
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