Ordinanza n. 2318/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali dell’accesso a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, nonché gli atti normativi, organizzativi e valutativi della relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione della graduatoria e l’assegnazione delle sedi, il bando universitario, gli atti relativi alla determinazione dei posti e del fabbisogno formativo, il questionario, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione e le linee guida CINECA, chiedendo l’ammissione al corso e il risarcimento o la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Le censure riguardavano, in particolare: l’illegittimità del mutamento dei criteri di formazione della graduatoria operato dal D.M. n. 1115/2025; la lesione dell’affidamento, della par condicio e della ragionevolezza; la mancata redistribuzione dei posti eventualmente rimasti vacanti; il mancato arrotondamento del voto di 17,9 a 18; l’asserita illegittimità del sistema per coorti e della mancata valorizzazione della sommatoria dei punteggi, anche inferiori a 18; la violazione dell’anonimato per l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector; la difficoltà e sproporzione delle prove e la disomogeneità della didattica; l’eccesso di delega e la violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.; l’insufficienza dell’istruttoria sul potenziale formativo degli atenei. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, ma senza raggiungere una posizione utile per l’immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole. In via sommaria ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, nell’attuare il d.lgs. n. 71/2025, abbia legittimamente introdotto una graduatoria articolata in sezioni e fasce, con bonus differenziati, mantenendo preferiti i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e collocando progressivamente gli altri in base alla loro maggiore o minore prossimità a tale modello. Il sistema è stato ritenuto volto a bilanciare la copertura dei posti e del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale con la tutela dell’affidamento dei candidati e non manifestamente irragionevole o sproporzionato. La possibilità di recuperare voti rifiutati soltanto in caso di esito negativo del secondo appello è stata considerata coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. La ricorrente, essendo stata ammessa in graduatoria proprio per effetto della disciplina sopravvenuta, non ha dimostrato la prova di resistenza: non ha indicato in quale misura l’eliminazione dei vizi avrebbe determinato una posizione utile per l’immatricolazione. È stata ritenuta ipotetica anche la deduzione secondo cui, conoscendo prima le regole sopravvenute, avrebbe organizzato diversamente la preparazione. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata reputata di per sé illegittima, poiché il nuovo sistema richiede una tempestiva definizione delle immatricolazioni per consentire il regolare svolgimento del secondo semestre e consente l’utilizzo dei posti per trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. È stata respinta la pretesa di arrotondare 17,9 a 18: l’arrotondamento previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025 riguarda la valutazione della carriera e non il superamento dell’esame o la graduatoria. Anche la richiesta di sostituire il sistema delle coorti con la sommatoria dei punteggi è stata ritenuta incompatibile con la lex specialis e lesiva dell’affidamento degli altri candidati. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato il principio per cui soltanto una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità determina l’illegittimità della procedura; la ricostruzione della ricorrente è stata ritenuta ipotetica e non supportata da elementi concreti, anche perché la correzione era informatizzata e l’abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi, funzionamento del sistema informatico e criteri valutativi sono state invece ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il Ministero, il CINECA e le università devono depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove, sui tempi e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico, anche per l’uniformità dei programmi e delle prove. Il TAR ha escluso, allo stato, l’eccesso di delega e il fumus delle questioni di costituzionalità, rilevando l’ampia discrezionalità legislativa e ministeriale nella disciplina dell’accesso programmato e la non irragionevolezza dell’applicazione graduale della riforma a determinate università e corsi. È stata inoltre disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria, con termini perentori e a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per 500 euro complessivi in favore delle amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura dello Stato e per 400 euro in favore dell’Università di Modena e Reggio Emilia; spese compensate con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; l’istanza è stata rigettata per assenza di una prognosi favorevole.
art. 30 c.p.a.
Invocato per l’accertamento e la condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso e all’adozione delle misure conseguenti; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi; la disciplina ministeriale è stata ritenuta, in via sommaria, attuativa e non eccedente la delega.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dalla riforma di alcune università non statali e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto il sistema articolato per sezioni e fasce della graduatoria, consentendo l’inserimento anche con una sola sufficienza e disciplinando il recupero dei voti rifiutati; il sistema è stato ritenuto non manifestamente irragionevole.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Conteneva la disciplina originaria dell’accesso e subordinava l’inserimento in graduatoria al conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami; l’art. 6, comma 3, è stato interpretato nel senso che l’arrotondamento rileva per la carriera e non per il superamento dell’esame o la graduatoria.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
Non consente di arrotondare il voto di 17,9 a 18 ai fini del superamento dell’esame o della formazione della graduatoria.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È la base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell’accordo Stato-Regioni richiamati nella procedura.
artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
Le prospettate violazioni costituzionali non hanno evidenziato, allo stato cautelare, adeguato fumus; il giudice ha valorizzato l’ampia discrezionalità nella disciplina dell’accesso programmato e la presenza di ragioni organizzative per l’applicazione graduale della riforma.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013
È stato richiamato il principio secondo cui soltanto una violazione non irrilevante delle regole sull’anonimato, concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione, determina l’illegittimità della procedura.
Massime di principio
- Nella formazione di una graduatoria nazionale per l’accesso programmato universitario, l’amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce e attribuire bonus differenziati, purché il sistema preservi la preferenza dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e ordini progressivamente quelli ammessi grazie a discipline sopravvenute, così da bilanciare copertura dei posti e tutela dell’affidamento.
- La disciplina sopravvenuta che amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria non è per ciò solo illegittima se non modifica programmi, modalità di svolgimento o criteri di valutazione delle prove e interviene soltanto sulla valorizzazione successiva dei risultati, nel rispetto dei principi di par condicio e ragionevolezza.
- In sede cautelare, chi impugna una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, indicando concretamente come l’eliminazione dei vizi dedotti determinerebbe il conseguimento di una posizione utile; una mera contestazione dei criteri o una prospettazione ipotetica di diversa preparazione non è sufficiente.
- L’arrotondamento previsto per la valutazione della carriera universitaria non può essere automaticamente esteso al superamento dell’esame o alla formazione della graduatoria quando la lex specialis distingue tali effetti e richiede una soglia minima espressa.
- La violazione del principio di anonimato invalida una procedura selettiva soltanto quando l’irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una possibilità meramente ipotetica di conoscenza dell’identità del candidato non è sufficiente, soprattutto quando la correzione è informatizzata e l’abbinamento avviene dopo la correzione.
- La tempestiva definizione delle immatricolazioni può giustificare la limitazione degli scorrimenti quando il nuovo sistema didattico prevede che gli studenti siano già iscritti e impegnati nel secondo semestre; i posti residui possono essere destinati ad altre finalità coerenti con la programmazione universitaria, quali trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi.
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