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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17974/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 24 novembre 2005 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una porta blindata curva bilicata destinata a un immobile in ristrutturazione. Il committente agiva per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, la restituzione dell’acconto versato di euro 8.000 e il risarcimento di un ingente danno patrimoniale, dedotto come conseguenza del ritardo e del fermo del cantiere. La convenuta contestava l’addebito e chiamava in manleva un terzo, sostenendo che il responsabile dell’inadempimento fosse quest’ultimo. In primo grado la risoluzione veniva accolta e disposta la restituzione dell’acconto, ma la domanda risarcitoria era rigettata; l’appello del committente insisteva soprattutto sulla mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio, nonché sull’omesso esame della perizia giurata e sulla possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Il ricorso per cassazione riproponeva due censure: omesso esame di fatti decisivi per il rigetto delle prove richieste e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla liquidazione equitativa del danno, assumendo che il pregiudizio fosse desumibile dal ritardo dei lavori e quantificabile anche presuntivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la censura contro il mancato esame e la mancata ammissione delle prove si risolveva in un vizio non scrutinabile in presenza di "doppia conforme" e, comunque, le prove richieste non erano state prospettate come idonee a dimostrare con certezza l’esistenza del danno. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’an debeatur e almeno degli elementi di fatto utili alla quantificazione, prova che nella specie mancava del tutto; la sola allegazione generica del fermo cantiere e dell’esigenza di rivolgersi altrove non bastava. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la risoluzione e la restituzione dell’acconto, ma negato il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, escludendo la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è denunciabile solo nei limiti consentiti dal testo normativo e non può essere usato per censurare genericamente la mancata ammissione di prove, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di fatti decisivi non è proponibile quando le sentenze di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico sui fatti principali della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio grava sulla parte che chiede il risarcimento: deve provare non solo il diritto all’an, ma anche gli elementi di fatto utili alla quantificazione del danno di cui possa ragionevolmente disporre.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ribadisce che l’inadempimento non esonera dall’onere di provare il danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; il risarcimento è limitato alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, ma resta necessario provarne l’esistenza.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è possibile solo se il danno esiste ed è difficile o impossibile provarne con precisione l’ammontare; non sostituisce la prova del pregiudizio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per invocare un accertamento presuntivo; la Corte non lo applica perché manca una base probatoria sufficiente a sostenere la presunzione del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni decisive, poiché le prove richieste erano ritenute comunque non idonee a dimostrare il danno.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa un vizio di valutazione della prova, ma ribadisce il corretto apprezzamento della carenza probatoria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e di prova; la Corte non ne desume una deroga agli ordinari oneri probatori e ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalla Corte come norma che, nel danno aquiliano, consente il rinvio ai criteri di liquidazione del danno da inadempimento, compreso l’art. 1226 c.c.

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    La Corte esclude che la proposizione del ricorso integri lite temeraria con dolo o colpa grave, rigettando la domanda di condanna aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da inadempimento, la parte danneggiata deve provare non solo la fonte contrattuale della pretesa, ma anche l’esistenza concreta del pregiudizio; la liquidazione equitativa non può supplire alla totale mancanza di prova del danno.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o tecniche è censurabile in cassazione solo se le prove negate sarebbero state idonee, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può veicolare una censura di omesso esame di fatti decisivi quando il giudizio di primo e di secondo grado sia basato sul medesimo nucleo argomentativo in punto di fatto.
  • La consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico e non costituisce, di per sé, prova autonoma del danno.
  • La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone che il danno sia dimostrato nell’esistenza, mentre l’equità opera solo per colmare l’impossibilità o la particolare difficoltà di determinarne il preciso ammontare.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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