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Sentenza

Sentenza del 26/10/2020 n. 5936 - Comm. Trib. Prov. Catania

Costituzione in giudizio del resistente - Mancato rispetto dei termini ex artt. 23 e 32 del D. lgs 546/1992 - Tardiva costituzione in giudizio - Non sussite - Tardiva produzione documentale - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla validità della costituzione in giudizio dell'Ufficio e sulla ammissibilità della documentazione prodotta oltre i termini previsti dagli artt. 23 e 32 del D.lgs. 546/1992. Il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione tardiva e della documentazione depositata oltre i termini previsti.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la costituzione tardiva dell'Ufficio non comporta automaticamente l'inammissibilità della costituzione stessa (quindi l'Ufficio può ritenersi parte del processo nonostante il ritardo). Tuttavia la produzione documentale effettuata oltre il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/1992 è stata dichiarata inammissibile e deve essere considerata tamquam non esset, priva di efficacia processuale. La decisione richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 21212/2004) in senso conforme.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 23

    Il giudice ha considerato che il mancato rispetto del termine per la costituzione non determina automaticamente l'inammissibilità della comparsa di costituzione dell'Ufficio; la tardiva costituzione può essere comunque rilevata come efficace per l'esercizio della difesa, salvo diverse valutazioni di merito.

  • D.lgs. 546/1992, art. 32

    Il termine per il deposito documentale è stato interpretato come perentorio ai fini dell'ammissibilità: i documenti prodotti oltre il termine previsto dall'art. 32 sono inammissibili e devono essere esclusi dal giudizio (tamquam non esset).

  • Corte di Cassazione, sentenza 21212/2004

    Giurisprudenza conforme che distingue tra costituzione tardiva (non necessariamente inammissibile) e produzione documentale tardiva (inammissibile se oltre i termini), richiamata dalla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La tardiva costituzione in giudizio dell'ente pubblico non comporta automaticamente la nullità o inammissibilità della costituzione: il giudice può comunque ammettere la parte tardiva.
  • I termini per il deposito documentale (art. 32 D.lgs. 546/1992) devono essere rigorosamente rispettati: documenti prodotti oltre tali termini sono generalmente inammissibili e non possono essere valorizzati in giudizio.
  • Se la prova documentale fondamentale dell'Ufficio è esclusa per tardività, ciò avvantaggia il ricorrente; l'Ufficio deve quindi porre particolare cura nel rispetto dei termini procedurali.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente deve tempestivamente eccepire l'inammissibilità delle produzioni tardive; l'Ufficio resistente, se chiede il deposito tardivo, dovrebbe motivare adeguatamente la causa del ritardo (forza maggiore, sopravvenienze) per tentare di ottenere un'ammissione discrezionale.
  • La giurisprudenza consolidata distingue sanzioni processuali per la tardività della costituzione e per la tardività della produzione documentale: le seconde sono soggette a maggiore rigore e spesso comportano esclusione dei documenti.

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