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Sentenza

Sentenza n. 1307/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 582/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 582/2024, notificata il 7 agosto 2024 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per i periodi di insegnamento svolti con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, il Ministero ha comunicato che il 13 febbraio 2026 il gestore Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza. Il ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro era stato accreditato durante il giudizio. Ha posto le spese di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento tardivo confermava la fondatezza della pretesa. Nel determinare il compenso ha considerato, da un lato, la collaborazione del Ministero, che aveva adempiuto a breve distanza dalla notifica del ricorso, e, dall’altro, la serialità dei giudizi analoghi promossi dagli stessi difensori, con conseguente riduzione proporzionale dell’impegno professionale riferibile a ciascun ricorso. Ha liquidato € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, e disposto il rimborso del contributo unificato ove effettivamente corrisposto, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’adempimento intervenuto nel corso del giudizio, confermato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese di liti seriali con posizioni e questioni identiche, il giudice può valorizzare la ripartizione dell’impegno professionale su più cause e ridurre proporzionalmente il compenso relativo al singolo giudizio.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente conferma l’adempimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza concluso per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; l’adempimento tardivo, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, può confermare la fondatezza della pretesa.
  • Nella liquidazione dei compensi per controversie seriali, il giudice può considerare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali e la standardizzazione dell’attività difensiva, riducendo proporzionalmente il compenso riferibile a ciascuna causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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