Ordinanza n. 3373/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)quanto al ricorso n. 3365 del 2024: 1- del provvedimento del 2/5/2024 (prot. n. 12268 del 6/5/2024) del VII Settore – Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sant’Antimo, avente ad oggetto “Richiesta adozione provvedimenti per classificazione della particella 21 del fg. 5 di proprietà Sorbo Antimo”.. quanto al ricorso n. 80 del 2025: B) quanto al ricorso n. 80 del 2025; B.1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza n. 18/URB del 21/10/2024 (prot. n. 30304 del 21/10/2024) del VII Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Sant’Antimo, successivamente notificata, di ingiunzione alla demolizione, ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.P.R. 380/2001, di opere realizzate alla Via Garibaldi n. 23 “in difformità ai titoli abilitativi rilasciati”; B.2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\2\2025 : b)dell’ordinanza prot. n. 34934 del 9/12/2024 del VII Settore Urbanistica del Comune di Sant’Antimo, successivamente notificata, di “irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, DPR 380/01 per opere realizzate in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività” in Sant’Antimo alla Via Garibaldi n. 23, consistenti in “diversa conformazione della piscina scoperta” e “modifica del prospetto del fabbricato principale”. B.3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025; c) del provvedimento del Responsabile del VII Settore Urbanistica del Comune di Sant’Antimo prot. n. 11218 del 14/4/2025, di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica del 18/1/2025 (prot. n. 1838 del 20/1/2025), presentata in relazione ad opere realizzate alla Via G. Garibaldi n. 23 (in Catasto Fabbricati foglio 5, particella 21, sub 6); c.1.) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui gli atti della istruttoria richiamati nel provvedimento di rigetto del 14/4/2025, ed in particolare la relazione istruttoria prot. n. 7209 del 6/3/2025, la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 7807 del 12/3/2025 e il parere dell’Avvocatura municipale prot. n. 11210 del 14/4/2025. B.4.) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\9\2025: d) del provvedimento del Responsabile del VII Settore Urbanistica del Comune di Sant’Antimo prot. n. 16216 del 4/6/2025, di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica del 18/1/2025 (prot. n. 1840 del 20/1/2025), presentata in relazione ad opere realizzate alla Via G. Garibaldi n. 23 (in Catasto Fabbricati foglio 5, particella 21, sub 10, 17 e 18); d.1.) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui gli atti della istruttoria richiamati nel provvedimento di rigetto prot. n. 16216 del 4/6/2025, ed in particolare la relazione istruttoria prot. n. 12477 del 30/4/2025, la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 12738 del 5/5/2025 e il parere dell’Avvocatura municipale prot. n. 11210 del 14/4/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di classificazione urbanistica dell’area, ingiunzione di demolizione, irrogazione di sanzione pecuniaria edilizia e rigetti di istanze di accertamento di conformità urbanistica relative a opere realizzate in Via Garibaldi n. 23
Esito
La controversia
Sono stati riuniti due giudizi, connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo quanto alla classificazione urbanistica dell’area sulla quale insiste il compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti. Il primo ricorso riguarda il provvedimento comunale del 2 maggio 2024 relativo alla richiesta di classificazione urbanistica di una particella. Il secondo ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, riguarda un’ingiunzione di demolizione emessa ai sensi degli artt. 31 e 34 del d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi, una sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, del d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in assenza o difformità dalla SCIA, nonché due provvedimenti di rigetto di istanze di accertamento di conformità urbanistica concernenti diverse unità immobiliari e opere, tra cui la diversa conformazione di una piscina scoperta e la modifica del prospetto del fabbricato principale. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di ricorso, poiché rileva che non sono stati depositati gli atti impugnati o richiamati nel terzo ricorso per motivi aggiunti, e in particolare il provvedimento di rigetto, la relativa istanza di accertamento di conformità, la relazione istruttoria e la comunicazione dei motivi ostativi.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per parziale connessione soggettiva e oggettiva. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, ordinando ai ricorrenti di depositare entro il 31 luglio 2026 il provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. 16216 del 4 giugno 2025, l’istanza cui esso si riferisce, la relazione istruttoria, la comunicazione dei motivi ostativi e gli ulteriori atti indicati in motivazione. Il giudice ha ritenuto che non fosse possibile decidere i motivi aggiunti in assenza del provvedimento impugnato. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza delle censure né sulle spese.
Norme richiamate
artt. 31 e 34 d.P.R. 380/2001
ingiunzione alla demolizione di opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa dell’ingiunzione di demolizione impugnata; l’ordinanza non ne esamina l’applicazione nel merito.
art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001
irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, DPR 380/01 per opere realizzate in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
La disposizione è indicata quale fondamento della sanzione pecuniaria impugnata; l’ordinanza non decide la relativa controversia.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve decidere motivi aggiunti contro un provvedimento, la disponibilità in giudizio dell’atto impugnato è necessaria ai fini della decisione; in sua assenza possono essere disposti specifici incombenti istruttori a carico della parte interessata.
- È ammissibile la riunione di giudizi quando ricorrono una parziale connessione soggettiva e una connessione oggettiva riferita alla medesima vicenda urbanistico-edilizia, così da consentire una trattazione coordinata delle controversie.
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