Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32682/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come convertito e modificato. In fatto, la contestazione riguardava la condotta di un soggetto che, secondo i giudici di merito e sulla base dell'osservazione diretta del personale di polizia, agevolava le manovre delle autovetture e indicava i posti liberi agli automobilisti per facilitarne il parcheggio nei pressi del cimitero monumentale di Milano. Il ricorso deduceva violazione di legge, ma la Corte di cassazione rileva che le censure erano sostanzialmente ripetitive di argomentazioni già esaminate e disattese nel merito, e miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Si dava inoltre atto che il ricorrente era già stato sanzionato in via amministrativa definitiva per la medesima violazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: il motivo proposto non conteneva una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, ma proponeva una diversa lettura delle prove e deduzioni già vagliate dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017

    Norma incriminatrice richiamata quale base della contestazione penale per la condotta di agevolazione del parcheggio in aree specifiche.

  • l. n. 48/2012

    Atto normativo indicato nel testo come conversione del d.l. n. 14/2017, secondo la formula riportata nella sentenza.

  • art. 21-ter del d.l. n. 113/2018

    Norma indicata come modifica della disciplina contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost.

    Parametri costituzionali evocati nelle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate non fondate.

  • art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU

    Parametro convenzionale richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma incriminatrice.

  • Corte cost. n. 47/2024

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, salvo che siano puntualmente indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente dell'accertamento fattuale e il ricorso non ne evidenzia vizi logici o giuridici specifici, la censura è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.