Cassazione Penale, Ordinanza n. 32682/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per la violazione dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, come convertito e modificato. In fatto, la contestazione riguardava la condotta di un soggetto che, secondo i giudici di merito e sulla base dell'osservazione diretta del personale di polizia, agevolava le manovre delle autovetture e indicava i posti liberi agli automobilisti per facilitarne il parcheggio nei pressi del cimitero monumentale di Milano. Il ricorso deduceva violazione di legge, ma la Corte di cassazione rileva che le censure erano sostanzialmente ripetitive di argomentazioni già esaminate e disattese nel merito, e miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Si dava inoltre atto che il ricorrente era già stato sanzionato in via amministrativa definitiva per la medesima violazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: il motivo proposto non conteneva una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, ma proponeva una diversa lettura delle prove e deduzioni già vagliate dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Norma incriminatrice richiamata quale base della contestazione penale per la condotta di agevolazione del parcheggio in aree specifiche.
l. n. 48/2012
Atto normativo indicato nel testo come conversione del d.l. n. 14/2017, secondo la formula riportata nella sentenza.
art. 21-ter del d.l. n. 113/2018
Norma indicata come modifica della disciplina contestata.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost.
Parametri costituzionali evocati nelle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate non fondate.
art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU
Parametro convenzionale richiamato nel giudizio di costituzionalità della norma incriminatrice.
Corte cost. n. 47/2024
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, salvo che siano puntualmente indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente dell'accertamento fattuale e il ricorso non ne evidenzia vizi logici o giuridici specifici, la censura è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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