Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 275/2026 - Lecce, Sezione 3

per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Lecce – Area III, prot. -OMISSIS- del 18.03.2026 a firma del Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa -OMISSIS- con il quale la P.A. ha opposto diniego all’istanza formulata dal ricorrente, in data 17.12.2025 e diretta alla restituzione della patente di guida; nonché di ogni atto allo stesso presupposto, conseguente e/o connesso.

Giustizia amministrativa202600460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di restituzione della patente di guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Lecce sull’istanza del 17 dicembre 2025 volta alla restituzione della patente, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto e deducendone la nullità e/o l’illegittimità. La questione cautelare riguarda il dedotto contrasto del diniego con il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 2128/2004, che aveva annullato il riesame del decreto di revoca della patente adottato per mancanza dei requisiti morali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2001. Il ricorrente ha prospettato, in sostanza, che tale giudicato imponesse la restituzione del documento di guida.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato della delibazione sommaria, di significativi elementi di fondatezza. Il Collegio ha ritenuto che la Prefettura non sembri avere violato o eluso il giudicato della sentenza n. 2128/2004, poiché tale pronuncia non aveva annullato il decreto originario di revoca della patente, ma soltanto il provvedimento di riesame del decreto. Pertanto, la patente deve considerarsi ancora revocata e non può essere restituita. Il ricorrente potrà eventualmente avviare presso la Motorizzazione la procedura per il rilascio di una nuova patente, nell’ambito della quale potranno essere valutate le eventuali cause ostative secondo l’art. 120, commi 1 e 5, del Codice della strada. Sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e costituisce la base processuale della decisione sulla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992

    La revoca della patente per mancanza dei requisiti morali, nella disciplina applicata all’origine, è richiamata quale fondamento del decreto di revoca; la pronuncia cautelare considera tale revoca ancora efficace perché non annullata dalla sentenza del TAR.

  • art. 120, comma 5, d.lgs. 285/1992

    È richiamato in relazione alla valutazione delle eventuali cause ostative nell’ambito della procedura digitale per il rilascio di una nuova patente.

  • art. 130, comma 1, lettera b), d.lgs. 285/1992

    È richiamato quale disposizione della cui illegittimità costituzionale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, insieme all’art. 120, comma 1, nella parte indicata dalla sentenza n. 251/2001.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudicato che annulla un provvedimento di riesame relativo a una precedente revoca della patente non determina, in assenza dell’annullamento espresso o implicito del decreto originario di revoca, la caducazione di quest’ultimo né fonda il diritto alla restituzione del documento di guida.
  • La domanda cautelare contro il diniego di restituzione della patente non presenta significativi elementi di fondatezza quando l’amministrazione abbia correttamente rilevato che il titolo abilitativo è ancora oggetto di una revoca non annullata dal giudicato invocato dal ricorrente.
  • Quando la patente sia stata revocata e il relativo decreto non sia stato annullato, l’interessato non può ottenerne la restituzione, ma deve eventualmente attivare la procedura per il rilascio di una nuova patente, nella quale possono essere valutate le cause ostative previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.