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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29893/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cose esposte per destinazione alla pubblica fede. Ha dedotto cinque motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla dichiarazione di assenza disposta dal giudice di primo grado e sulla conseguente apertura del dibattimento con acquisizione delle testimonianze della pubblica accusa; (2) vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità e travisamento della prova, in sostanza chiedendo una rivalutazione del compendio istruttorio; (3) vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; (4) erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, assumendo che antitaccheggio e videosorveglianza impedissero l'impossessamento; (5) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il giudice di primo grado, solo dopo la rinnovazione della notifica a mani proprie, aveva dato atto dell'utilizzabilità degli atti istruttori già acquisiti, senza opposizione delle parti, nel rispetto del contraddittorio; ha inoltre richiamato la disciplina dell'assenza ex art. 420-bis c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e a una lettura alternativa delle prove, senza indicare specifici travisamenti. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico e meramente reiterativo delle deduzioni già respinte in appello, con motivazione congrua della corte territoriale sulla ostatività delle modalità del fatto al beneficio ex art. 131-bis c.p. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché antitaccheggio e videosorveglianza non impedivano in concreto l'impossessamento, trattandosi di controllo non continuativo e a distanza. Il quinto motivo è stato reputato non scrutinabile in cassazione, essendo la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p., con motivazione adeguata. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    il giudice può dichiarare l'assenza dell'imputato tenendo conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti prima dell'udienza, della nomina del difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità può essere negata quando le modalità dell'azione criminosa siano ostative alla concessione del beneficio

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    la graduazione del trattamento sanzionatorio va effettuata in aderenza ai criteri legali di commisurazione della pena

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una lettura alternativa delle risultanze di merito, salvo l'indicazione specifica di un effettivo travisamento della prova.
  • Le doglianze sulla declaratoria di assenza dell'imputato sono infondate quando il giudice abbia operato nel rispetto dell'art. 420-bis c.p.p. e il contraddittorio sugli atti già acquisiti sia stato preservato.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia mancante o manifestamente illogica; non sono sufficienti censure generiche o la mera riproposizione di questioni già esaminate in appello.
  • L'aggravante del fatto commesso su cose esposte per destinazione alla pubblica fede sussiste anche quando siano presenti sistemi di antitaccheggio o videosorveglianza che non impediscano concretamente e continuativamente l'impossessamento del bene.
  • La commisurazione della pena e il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo a fronte di motivazione del tutto carente o apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processualeOnere della prova

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