Sentenza n. 14742/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 47291 inoltrata dal ricorrente in data 27/10/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale nonché per l'accertamento e la condanna all'obbligo di provvedere sulla domanda n. 47291 presentata dal ricorrente in data 27/10/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista istante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri resistenti sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero, presentata il 27 ottobre 2025. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la scadenza del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere una decisione espressa. Il giudice ha rilevato che l'istanza era idonea a radicare un obbligo di provvedere e che l'amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dell'inerzia amministrativa. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il giudice ha precisato che, anche qualora l'amministrazione ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, essa deve comunque adottare una decisione espressa, salvo il caso limite della palese pretestuosità. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine per la conclusione del procedimento, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, rende accertabile l'inerzia dell'amministrazione e consente di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato; in caso di perdurante inottemperanza può essere nominato un commissario ad acta.
Massime di principio
- La formazione del silenzio-inadempimento richiede la sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza privata e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
- In presenza di una formale istanza idonea a radicare l'obbligo di provvedere, l'amministrazione deve adottare una decisione espressa anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
- Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il giudizio avverso il silenzio non impone all'amministrazione un determinato contenuto provvedimentale, ma l'obbligo di pronunciarsi espressamente sull'istanza.
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