Sentenza n. 14632/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento: - del Decreto n. 40 del 15.12.2022 della Regione Molise avente ad oggetto “RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL’ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI”, nella parte in cui determina gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 a carico della ricorrente; - di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa “per quanto occorrer possa” la delibera (menzionata nell'allegato istruttorio) “del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6 dicembre 2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. Art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n. 125” con i relativi allegati, acquisita agli atti in data 12.12.2022, prot. n. 205039”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in G.U. 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso “per quanto occorrer possa” l’Accordo ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018, Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell’intesa ai sensi della L. n. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di riparto degli oneri di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, unitamente agli atti regionali e statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Molise che poneva a suo carico una quota degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Sono stati altresì impugnati la certificazione del fatturato adottata dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e l'intesa della Conferenza permanente del 28 settembre 2022, quali atti presupposti del sistema di payback. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, pur in assenza dell'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento richiesta dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 per la cessazione della materia del contendere ex lege, la dichiarazione della ricorrente e la documentazione prodotta comprovassero il venir meno dell'interesse alla decisione. Non è stata quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione dello sviluppo complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, secondo il testo normativo, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali, previa attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma.
art. 34 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione definitiva.
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alle pronunce di improcedibilità del ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e documenta il venir meno del proprio interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se non ricorrono formalmente le condizioni previste da una norma speciale per la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere prevista ex lege in relazione a ricorsi contro provvedimenti di ripiano del payback sui dispositivi medici presuppone, secondo l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, l'integrale versamento della quota ridotta e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma; in mancanza di tale attestazione, il giudice può comunque valutare autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame della legittimità degli atti impugnati e può giustificare la compensazione delle spese in ragione dello sviluppo complessivo della vicenda.
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