Sentenza del 26/05/2016 n. 359 - Corte di Giustizia CEE
Articolo 63 TFUE - Articolo 40 dell'Accordo SEE - Libera circolazione dei capitali - Imposta di successione - Diritto interno di uno Stato membro e subordine di esenzione di imposta di successione sulla residenza principale a condizione che l'erede risieda permanentemente in tale Stato membro - Restrizione - Giustificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione ha contestato la normativa greca sull'esenzione dall'imposta di successione relativa alla residenza principale. L'esenzione spettava al coniuge o al figlio del defunto, privi di altro immobile adeguato, soltanto se cittadini dell'Unione europea e residenti permanentemente in Grecia. Secondo la Commissione, tale requisito di residenza discriminava gli eredi non residenti e riduceva il valore delle successioni transfrontaliere, costituendo una restrizione alla libera circolazione dei capitali garantita dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'Accordo SEE.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato che la Grecia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'Accordo SEE. Le successioni transfrontaliere rientrano nella libera circolazione dei capitali e la differenza di trattamento tra eredi residenti e non residenti era ingiustificata, poiché le loro situazioni erano oggettivamente comparabili. La finalità sociale di garantire l'alloggio non era perseguita in modo coerente e sistematico, dato che l'esenzione non imponeva di destinare o occupare l'immobile come residenza principale. Non è stata ritenuta valida neppure la giustificazione fondata sulla salvaguardia del gettito fiscale. La Grecia è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
Articolo 63 TFUE
Libera circolazione dei capitali
Vieta le restrizioni ai movimenti di capitali, comprese quelle successorie, che diminuiscono il valore di una successione transfrontaliera mediante un trattamento fiscale più gravoso per i non residenti.
Articolo 40 dell'Accordo SEE
Libera circolazione dei capitali
Ha una portata sostanzialmente equivalente all'articolo 63 TFUE e impedisce restrizioni discriminatorie nei confronti dei cittadini degli Stati parti dell'Accordo SEE.
Articolo 65, paragrafi 1 e 3, TFUE
Le disposizioni dell'articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
Consente differenze fiscali fondate sulla residenza solo quando riguardano situazioni non oggettivamente comparabili o sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale. La deroga non può costituire una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata.
Articolo 26 A, punto 1, del Codice greco relativo alla tassazione delle successioni
I beneficiari dell'esenzione sono i greci e i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. I beneficiari devono risiedere permanentemente in Grecia.
La disposizione subordinava l'esenzione dall'imposta di successione sulla residenza principale alla cittadinanza dell'Unione e alla residenza permanente in Grecia. Il requisito della residenza è stato ritenuto incompatibile con la libera circolazione dei capitali.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
La parte soccombente, quando ne sia fatta richiesta, è condannata alle spese; per questo la Grecia è stata condannata alle spese del procedimento.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale successoria relativa a un immobile non può essere riservata ai residenti dello Stato in cui l'immobile si trova, se gli eredi residenti e non residenti sono oggettivamente comparabili.
- Le successioni con elementi transfrontalieri rientrano nella libera circolazione dei capitali; un'imposta più elevata applicata ai non residenti può costituire una restrizione anche se le aliquote ordinarie sono uguali per tutti.
- Una differenza di trattamento basata sulla residenza è ammissibile solo se collegata a situazioni realmente diverse oppure a un obiettivo imperativo di interesse generale, con una misura coerente, sistematica, idonea e proporzionata.
- Una finalità di politica abitativa non giustifica automaticamente l'esclusione dei non residenti: la normativa deve collegare concretamente il beneficio all'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione e prevedere criteri verificabili.
- La mera esigenza di evitare una riduzione del gettito fiscale non costituisce, di regola, una giustificazione valida per limitare una libertà fondamentale dell'Unione.
- Quando uno Stato invoca difficoltà di controllo, prevenzione degli abusi o ripartizione della potestà impositiva, deve fornire prove concrete e dimostrare che non siano disponibili misure meno restrittive.
Testo integrale
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