Sentenza del 08/05/2015 n. 9350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1995, recuperando a tassazione un maggior imponibile IRPEF, ILOR e contributo al servizio sanitario pari a lire 178.824.000, sulla base di indagini bancarie. L'Ufficio riteneva che il trasferimento della residenza anagrafica a San Marino fosse finalizzato esclusivamente a benefici fiscali e che il contribuente avesse mantenuto in Italia, precisamente a Fano, il proprio domicilio e il centro effettivo dei suoi affari, interessi economici, familiari e personali. Il contribuente sosteneva invece di essere residente all'estero e, pertanto, di non essere soggetto passivo d'imposta in Italia.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo il contribuente residente all'estero. La Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, individuando a Fano il domicilio civilistico del contribuente sulla base di numerosi elementi: la presenza in Italia della moglie e dei figli, gli studi dei figli, l'assenza di una reale abitazione a San Marino, il possesso di immobili e la sede di società in Italia, l'indicazione di un'abitazione italiana come dimora abituale, conti correnti italiani e la prevalenza delle spese sostenute in Italia. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso: alcuni erano nuovi o formulati in modo inammissibile, altri miravano a ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che l'eventuale applicazione retroattiva della presunzione introdotta nel 1998 sarebbe stata errata, ma tale profilo era solo rafforzativo e non decisivo, poiché la decisione risultava già fondata sulle regole ordinarie in materia di domicilio. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di causa, liquidate in 7.300 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
La residenza fiscale può derivare alternativamente dall'iscrizione anagrafica, dalla residenza civilistica o dal domicilio in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. L'iscrizione all'A.I.R.E. o la residenza anagrafica estera non sono, da sole, decisive.
Art. 43 c.c.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Il domicilio è individuato considerando il centro principale degli interessi economici, personali, familiari e sociali, anche mediante elementi presuntivi e senza necessità di una presenza fisica continuativa nel luogo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicative della capacità contributiva, comprese le risultanze di indagini bancarie, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 448 del 1998, art. 10
La disposizione ha introdotto una presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La Corte ha escluso che tale norma, non processuale, potesse essere applicata retroattivamente al 1995; tuttavia l'errore non è stato decisivo perché la residenza fiscale era stata accertata sulla base dei criteri ordinari.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 12 e 25; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12
Le disposizioni sul cumulo giuridico e sulla disciplina delle sanzioni non sono state esaminate nel merito, poiché la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per novità, genericità e carenza dei requisiti formali del ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Le censure relative a violazioni di legge dovevano essere accompagnate da uno specifico quesito di diritto, mentre quelle relative alla motivazione dovevano contenere un adeguato momento di sintesi. Il mancato rispetto di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità di diversi motivi.
Massime di principio
- Il trasferimento della residenza anagrafica all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. non escludono automaticamente la residenza fiscale italiana.
- Per stabilire la residenza fiscale occorre verificare, per la maggior parte del periodo d'imposta, se in Italia si trovi il domicilio o la sede principale degli interessi personali, familiari, economici e sociali.
- La valutazione è complessiva: presenza della famiglia, abitazione effettiva, attività societarie, immobili, conti correnti, spese sostenute e altri collegamenti con l'Italia possono costituire elementi presuntivi convergenti.
- I criteri della residenza anagrafica, della residenza civilistica e del domicilio operano come criteri alternativi: è sufficiente che ricorra uno di essi per la maggior parte del periodo d'imposta.
- Una presunzione normativa introdotta successivamente non può essere applicata retroattivamente a periodi precedenti; tuttavia l'Amministrazione può comunque dimostrare la residenza fiscale italiana mediante le regole ordinarie e gli elementi di fatto disponibili.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una diversa, se la motivazione è coerente, completa e giuridicamente corretta.
- Le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio, o formulate in modo generico e senza rispettare i requisiti formali del ricorso per cassazione, possono essere dichiarate inammissibili.
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