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Messaggio

Messaggio numero 12903 del 08-08-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, gli assicurati possono scegliere tra assegno ordinario di invalidità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nel rispetto dell’incumulabilità. Vengono indicate le istruzioni operative, i termini per l’esercizio dell’opzione, gli effetti sui pagamenti e la possibilità di rinuncia al trattamento speciale con ripristino dell’assegno di invalidità.

Opzione tra assegno ordinario di invalidità e trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Opzione tra assegno ordinario di invalidità e trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Il documento estende ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 22.07.2011, già richiamata in una precedente circolare dell’Istituto. La finalità è disciplinare l’esercizio del diritto di opzione tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione, precisando limiti, modalità operative ed effetti economici.

Quadro normativo e fondamento dell’opzione

La sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 ha riconosciuto agli assicurati il diritto di optare tra assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e restando ferma l’incumulabilità delle due prestazioni. La circolare n. 138 del 26.10.2011 aveva già fornito le istruzioni operative per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Il documento precisa che anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia rientrano nell’ambito della pronuncia costituzionale e, quindi, l’assicurato può scegliere tra:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dalla normativa richiamata.

Trattamenti interessati

L’ambito applicativo riguarda i tre trattamenti speciali dell’edilizia riferiti a:

  • legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 9 e seguenti;
  • legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 11, commi 2 e 3;
  • decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, art. 3, commi 3 e 4.

Per tali prestazioni, l’esercizio del diritto di opzione deve avvenire secondo le istruzioni operative già fornite con la circolare n. 138/2011.

Decorrenza degli effetti della sentenza

Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime, che prevedevano la decadenza dalla prestazione al conseguimento della pensione o dell’assegno ordinario di invalidità, cessano di avere efficacia e non possono più essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta nella G.U. - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27.07.2011.

La sentenza produce effetti anche sui rapporti ancora pendenti tra assicurato e Inps, pur se relativi a situazioni antecedenti alla pubblicazione. Non esplica invece effetti su rapporti ormai irreversibilmente esauriti prima della pronuncia di illegittimità costituzionale, ossia quando:

  • sia intervenuto giudicato;
  • sia maturata la prescrizione estintiva decennale;
  • sia maturata una decadenza sostanziale.

Modalità di esercizio del diritto di opzione

Per un corretto esercizio dell’opzione è richiesta la presentazione alla competente Struttura dell’Istituto di una domanda amministrativa dalla quale risulti in modo non equivoco la volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.

Se il lavoratore diventa titolare di assegno ordinario di invalidità dopo la presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, oppure durante la fruizione di tale trattamento, può esercitare l’opzione a favore del trattamento speciale mediante apposita richiesta scritta entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.

Effetti economici dell’opzione e recuperi

Quando l’opzione non viene esercitata nei termini, oppure viene esercitata tardivamente, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia già corrisposto diventa non dovuto a partire dalla decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità. In tal caso, l’importo deve essere recuperato mediante compensazione sui pagamenti relativi all’assegno ordinario di invalidità.

In ogni caso in cui l’assicurato opti per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della prestazione di disoccupazione.

Rinuncia al trattamento speciale e ripristino dell’assegno

Il lavoratore che abbia esercitato l’opzione per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia può rinunciare al trattamento in qualsiasi momento. La rinuncia comporta il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

La rinuncia:

  • ha effetto dalla data in cui viene effettuata;
  • ha carattere definitivo;
  • impedisce al lavoratore di essere ammesso nuovamente a percepire la parte residua del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

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