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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8440 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a un immobile acquistato mediante decreto di trasferimento del Tribunale di Roma. L'agevolazione prima casa era stata revocata perché C.S. non aveva trasferito la residenza anagrafica nel comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. In Cassazione ha sostenuto, da un lato, l'omesso esame della documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa nel medesimo comune e, dall'altro, la violazione del principio di non contestazione, affermando che tale attività avrebbe costituito un requisito alternativo per conservare l'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la prova successivamente fornita dello svolgimento di attività lavorativa nel comune, perché tale specifico presupposto non era stato dichiarato nell'atto di acquisto. Il contribuente che intende fondare l'agevolazione su un determinato requisito deve indicarlo specificamente nell'atto, affinché l'Amministrazione possa verificarne la sussistenza. Non è possibile sostituire a posteriori il requisito originariamente dichiarato e risultato insussistente con un diverso requisito agevolativo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia non si era costituita in modo pieno; è stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II-bis

    Prescrive, a pena di decadenza, la dichiarazione nell'atto dell'intenzione dell'acquirente di trasferire la residenza nel comune dell'immobile entro 18 mesi.

    La dichiarazione nell'atto è necessaria per il requisito della residenza e, più in generale, il contribuente deve indicare nell'atto lo specifico presupposto sul quale fonda la richiesta dell'agevolazione. Un requisito alternativo non indicato originariamente non può essere fatto valere per la prima volta dopo l'acquisto o in giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo di ricorso per omesso esame non può superare la carenza originaria della dichiarazione del presupposto agevolativo, che costituisce una questione giuridica decisiva e autonoma.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione non consente di introdurre successivamente un diverso fondamento dell'agevolazione non indicato nell'atto.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    Disciplina la costituzione del controricorrente nel giudizio di cassazione.

    L'Agenzia delle Entrate si è costituita soltanto ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta per il ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

    Costituisce la base normativa dell'obbligo di pagamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione integralmente respinta.

Massime di principio

  • Per ottenere un'agevolazione fiscale subordinata a più requisiti alternativi, il contribuente deve indicare nell'atto di acquisto il requisito specifico sul quale fonda la richiesta.
  • La prova successiva di un requisito diverso da quello dichiarato non consente, di regola, di salvare l'agevolazione dopo che il requisito originario sia risultato insussistente.
  • La residenza di fatto o lo svolgimento di attività lavorativa nel comune non sostituiscono automaticamente la residenza anagrafica entro il termine previsto, soprattutto se tale presupposto alternativo non è stato indicato nell'atto.
  • La documentazione prodotta in giudizio e l'eventuale mancata contestazione dell'Amministrazione non possono sanare una carenza dichiarativa originaria quando la legge richiede una specifica manifestazione di volontà nell'atto.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.

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