Sentenza del 26/05/2016 n. 362 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sezione XVII - Materiale da trasporto - Capitolo 87 - Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori - Voci 8703 e 8713 - Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria - Nozione di "persone invalide".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti avevano dichiarato gli scooter elettrici alla voce 8713 della nomenclatura combinata, relativa a carrozzelle e altri veicoli per invalidi, beneficiando dell'esenzione dai dazi doganali e dell'IVA ridotta. L'amministrazione li aveva invece riclassificati alla voce 8703, relativa agli autoveicoli per il trasporto di persone, contestando che gli scooter potessero essere utilizzati anche da persone non invalide e richiedendo dazi e imposte per circa 6.479.007 sterline. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire il significato di "per invalidi" e di "invalidi", nonché il valore delle note esplicative della nomenclatura combinata.
La decisione
La Corte ha stabilito che la voce 8713 riguarda prodotti destinati specificamente agli invalidi, ma non è decisivo che possano essere utilizzati occasionalmente anche da persone non invalide. La classificazione deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e sulla sua destinazione prevista, non sul possibile uso concreto. Il termine "invalidi" comprende le persone con una limitazione non marginale della capacità di camminare; non è necessario che siano presenti ulteriori limitazioni fisiche o mentali e non rileva che la limitazione sia temporanea. Le note esplicative della nomenclatura sono strumenti interpretativi utili, ma non possono modificare il testo delle voci doganali. La Corte non ha classificato direttamente gli scooter, rimettendo tale valutazione al giudice nazionale sulla base dei criteri indicati. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Voce 8713: "Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione"; voce 8703: "Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone".
La distinzione tra le voci 8703 e 8713 dipende dalla destinazione oggettiva del veicolo: trasporto generale di persone oppure ausilio specificamente concepito per persone con una limitazione non marginale della capacità di camminare.
Regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione
Ha modificato la nomenclatura combinata applicabile al periodo considerato, comprese le voci tariffarie oggetto della controversia.
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
"La classificazione delle merci [...] è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli".
La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci e sulle caratteristiche oggettive delle merci.
Note esplicative della nomenclatura combinata
Le note esplicative costituiscono un rilevante ausilio interpretativo, ma non hanno efficacia vincolante e non possono restringere o ampliare la portata delle voci della nomenclatura.
Direttiva 2000/78/CE e articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La nozione generale di handicap utilizzata in materia di parità di trattamento non coincide automaticamente con la nozione autonoma di "invalidi" prevista dalla voce doganale 8713.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
È richiamata nel contesto dell'interpretazione della nozione di handicap, ma non determina il significato specifico del termine "invalidi" ai fini della classificazione doganale.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale rilevano principalmente le caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto al momento dell'importazione, insieme alla sua destinazione prevista e non al solo uso concretamente possibile.
- Un prodotto può rientrare nella categoria riservata agli ausili per invalidi anche se, in astratto, è utilizzabile da persone non invalide, purché sia progettato e destinato principalmente o logicamente a compensare una limitazione non marginale della capacità di camminare.
- Non è necessario che l'utilizzatore presenti ulteriori disabilità fisiche o mentali oltre alla difficoltà significativa di deambulazione.
- La limitazione della capacità di camminare può anche essere temporanea: la durata non è, di per sé, un criterio decisivo per escludere la classificazione come ausilio per invalidi.
- Le note esplicative amministrative o della Commissione possono orientare l'interpretazione, ma non possono prevalere sul testo della nomenclatura né introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla voce tariffaria.
- In controversie analoghe occorre esaminare concretamente la progettazione del veicolo, gli adattamenti destinati alla mobilità ridotta, le prestazioni, la struttura e la funzione principale, senza considerare decisiva la mera presenza di elementi utilizzabili anche dal pubblico generale.
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