Sentenza n. 9585/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 11323/2024 pubbl. il 07/11/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 4884/2024 , mai impugnata, come da certificazione del 19.6.2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 13.12.2024, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: accerta e dichiara il diritto di FATTOPACE Caterina ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; accerta e dichiara il diritto di Bianco Maria Teresa ad usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per l'anno scolastico 2021/2022 per l'importo di €500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 11323/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto di una ricorrente alla carta elettronica per l'anno scolastico 2022/2023 e dell'altra per l'anno scolastico 2021/2022, per l'importo di 500 euro annui, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del giudicato. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che dal titolo giudiziale risultava il diritto delle ricorrenti a conseguire le prestazioni riconosciute e che i relativi presupposti non potevano essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. In assenza di chiarimenti dell'Amministrazione sull'adempimento, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta delle ricorrenti dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all'applicazione dell'astreinte, nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato civile oggetto di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di astreintes nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina del Commissario ad acta per il persistente inadempimento è stata considerata ragione esimente nel caso concreto.
art. 475 c.p.c.
notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c.
La sentenza civile posta in esecuzione è stata notificata in copia conforme al titolo originale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente accertata dal titolo.
- Quando l'Amministrazione non dimostra o chiarisce di avere adempiuto al giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- La nomina di un Commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione ostativa alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza la richiesta di astreinte non deve essere accolta automaticamente, poiché la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle circostanze del caso concreto.
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