Cassazione Penale, Ordinanza n. 21061/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le censure dedotte non rientrano tra i motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., relativa a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduceva violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso non investe alcuno dei soli motivi oggi ammessi contro il patteggiamento: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), contro la quale opera il regime speciale delle impugnazioni.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve essere trattato con la procedura prevista per i ricorsi inammissibili o comunque secondo il rito accelerato indicato dalla norma richiamata.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili per imputato e pubblico ministero solo motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammissibili solo per motivi tassativamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere dedotte mere doglianze sul trattamento sanzionatorio se non si traducono nella denuncia di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →