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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21061/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le censure dedotte non rientrano tra i motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., relativa a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduceva violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso non investe alcuno dei soli motivi oggi ammessi contro il patteggiamento: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), contro la quale opera il regime speciale delle impugnazioni.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve essere trattato con la procedura prevista per i ricorsi inammissibili o comunque secondo il rito accelerato indicato dalla norma richiamata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili per imputato e pubblico ministero solo motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammissibili solo per motivi tassativamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non possono essere dedotte mere doglianze sul trattamento sanzionatorio se non si traducono nella denuncia di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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