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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02224/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 546 comma 1 lett. e), 125 e 129 comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando la totale assenza di motivazione rispetto a: (1) la contestazione del giudizio di pericolosità e (2) l'eccessività della misura, che avrebbe precluso l'attività lavorativa autorizzata dal Magistrato di sorveglianza in altra procedura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, ritenendo che le doglianze contestassero il merito del giudizio di prevenzione e non una violazione di legge. La Corte ha ritenuto presente e sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato (anche in rapporto alla sentenza per stupefacenti del giugno 2023, quale elemento ricostruttivo del pregresso criminale) e ha escluso che vi fosse motivazione del tutto inesistente o meramente apparente. Quanto alla presunta incompatibilità con l'autorizzazione al lavoro esterno, la Corte ha richiamato l'operatività dell'art. 14 del d.lgs. 159/2011. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

    art. 546, comma 1, lett. e)

    Richiamato come titolo di censura nella motivazione del ricorso; la Corte osserva che le doglianze non contestano una violazione procedurale di tale norma ma il merito della valutazione della pericolosità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso a sostegno di presunte carenze motivazionali; la Cassazione ritiene che non sussista una motivazione del tutto assente richiudibile in una violazione di legge.

  • art. 129 comma 1 c.p.p.

    art. 129, comma 1, c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte considera invece la motivazione del provvedimento impugnato adeguata e non meramente apparente.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Indica il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che tale via è l'unica percorribile per valutare la 'giustificazione' della decisione in Cassazione ma, nel procedimento di prevenzione, è ammessa solo per violazioni di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente.

  • art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011

    art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Stabilisce che avverso il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte lo richiama per delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione.

  • art. 14 d.lgs. 159/2011

    Richiamato dalla Corte per valutare la relazione tra misura di prevenzione e autorizzazione al lavoro esterno durante l'esecuzione della pena domiciliare: la presenza di un'autorizzazione al lavoro non impedisce automaticamente l'applicazione della misura se la normativa sulla prevenzione opera nel modo indicato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione (ammenda) in caso di ricorso inammissibile, con attribuzione della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: critiche meramente di merito (ristima della pericolosità, contestazione della valutazione fattuale) sono inammissibili.
  • La motivazione è ritenuta insufficiente ai fini di ammissibilità solo se del tutto inesistente o meramente apparente, cioè quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che, considerato da solo, potrebbe determinare un esito contrario.
  • Se si impugna una misura preventiva, la difesa deve puntare a dimostrare un concreto vizio di diritto o l'assenza totale di valutazione di elementi decisivi; non è sufficiente dissentire sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
  • La presenza di autorizzazioni per lavoro esterno durante l'esecuzione di una pena non annulla automaticamente la possibilità di una misura di prevenzione: occorre verificare l'operatività specifica delle norme del d.lgs. 159/2011 (es. art. 14) nel caso concreto.
  • Ricorrere in Cassazione senza aver fondato il motivo su una specifica violazione di legge espone al rischio di inammissibilità, condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, all'ammenda a favore della cassa delle ammende.

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