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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17945/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di presa in carico notificata al contribuente nel 2019, basata su un pregresso avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2013. Il contribuente aveva impugnato sia la comunicazione di presa in carico sia l’avviso presupposto, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente, annullando gli atti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica dell’avviso, nonostante la prova dell’invio della raccomandata informativa e del suo esito per compiuta giacenza; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata la regolare notifica dell’avviso di accertamento, il ricorso del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile perché l’atto era divenuto definitivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento era validamente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., poiché, in assenza del destinatario, l’atto era stato depositato presso la casa comunale e la comunicazione di avvenuto deposito era tornata per compiuta giacenza. Ne ha tratto la conseguenza che la pretesa impositiva si era consolidata e che era legittima anche la successiva comunicazione di presa in carico. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, con compensazione integrale delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica dell'atto impositivo si perfeziona, in caso di assenza del destinatario, con il deposito presso la casa comunale e l'invio della comunicazione informativa; se la CAD perviene all'indirizzo del destinatario e questi non ritira il plico entro dieci giorni, opera la compiuta giacenza e la notificazione è valida.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice di rito

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dall'Ufficio per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto presupposto una volta divenuto definitivo.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È invocato insieme alle altre norme processuali tributarie ai fini dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dall'Ufficio a sostegno della definitività dell'avviso non impugnato utilmente.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    artt. 19, comma 3, 20, 21 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale norma del processo tributario pertinente all'impugnazione dell'atto impositivo.

  • art. 100 c.p.c.

    È invocato per sostenere la carenza di interesse ad agire del contribuente, una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di conoscenza degli atti indirizzati al destinatario quando essi pervengono al suo indirizzo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito della causa quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona quando, in assenza del destinatario, l'atto è depositato presso la casa comunale e la comunicazione informativa è regolarmente recapitata all'indirizzo del destinatario, salvo che il piego venga ritirato entro il termine di giacenza.
  • La compiuta giacenza della raccomandata informativa, quando la comunicazione sia comunque pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, è idonea a far operare la presunzione di conoscenza dell'atto.
  • Se l'avviso di accertamento presupposto risulta validamente notificato e non impugnato utilmente, la pretesa impositiva si consolida e l'impugnazione dell'atto consequenziale non può fondarsi sull'assunto della mancata conoscenza dell'atto presupposto.
  • Quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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