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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 759 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da una professionista che aveva inviato, tramite una PEC istituzionale accessibile a più soggetti, una comunicazione contenente dati personali della reclamante relativi a un incarico professionale e al suo indirizzo di abitazione. L’Autorità ha ritenuto assenti una valida base giuridica e il rispetto del principio di correttezza, evidenziando inoltre la mancata collaborazione della titolare al procedimento istruttorio. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e possibilità di definizione agevolata della controversia nei termini di legge.

Ordine ingiunzione al titolare del trattamento per invio illecito di dati personali tramite PEC istituzionale e mancata cooperazione con il Garante

Ordine ingiunzione per invio illecito di dati personali tramite PEC istituzionale

Il Garante ha accertato nei confronti di una professionista, qualificata come titolare del trattamento, l’illiceità della trasmissione di una comunicazione contenente dati personali della reclamante a una casella PEC istituzionale del Ministero presso cui la stessa operava. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo e si è concluso con ordinanza ingiunzione e sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del reclamo e fatti contestati

La reclamante ha lamentato che la professionista, nell’ambito dell’esecuzione di un incarico di direzione lavori relativo all’abitazione privata della stessa, avesse inviato il 9 ottobre 2023 una comunicazione a un indirizzo PEC istituzionale non riservato al solo accesso della destinataria, ma accessibile a una pluralità di soggetti autorizzati.

La comunicazione, della quale è stata prodotta copia, riguardava vicende connesse allo svolgimento e alla revoca dell’incarico professionale e all’asserito inadempimento della reclamante. Tra i dati divulgati era desumibile anche l’indirizzo dell’abitazione privata.

Istruttoria e mancato riscontro della titolare

Con nota del 7 marzo 2025, ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Ufficio ha chiesto alla professionista di fornire elementi utili di valutazione. La richiesta è risultata regolarmente ricevuta, ma non è pervenuto alcun riscontro.

Successivamente, con comunicazione del 12 settembre 2025, l’Ufficio ha contestato l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché la violazione degli artt. 31 GDPR, 157 e 166, comma 2, del Codice, avviando il procedimento per l’adozione di eventuali misure correttive e sanzioni. Anche a tale atto non è seguito alcun riscontro.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha rilevato che la divulgazione di dati personali tramite una PEC istituzionale, non nella esclusiva disponibilità della reclamante, non risultava sorretta da alcuna base giuridica né autorizzata dall’interessata.

L’Autorità ha inoltre ritenuto la condotta contraria al principio di correttezza, osservando che la comunicazione, per il suo contenuto personale e potenzialmente pregiudizievole, avrebbe potuto essere inviata con modalità idonee a preservarne la confidenzialità, ad esempio con raccomandata al domicilio della destinataria.

Violazione dell’obbligo di cooperazione

La mancata risposta alla richiesta di informazioni formulata dal Garante è stata qualificata come violazione dell’obbligo di cooperazione previsto dall’art. 31 GDPR e dall’art. 157 del Codice. Tale omissione è stata considerata anche come elemento aggravante ai fini sanzionatori.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha ritenuto che le violazioni non fossero di rilevanza minore, richiamando il considerando 148 GDPR. Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati considerati:

  • la natura e gravità della violazione, per la comunicazione non autorizzata di dati personali e dell’indirizzo di abitazione tramite un account istituzionale accessibile a più soggetti;
  • la mancata cooperazione con l’Autorità, quale fattore aggravante;
  • l’assenza di precedenti specifici, quale fattore attenuante.

Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 83, par. 2, GDPR e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività dell’art. 83, par. 1, il Garante ha determinato la sanzione in euro 1.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), 6 GDPR e 157 del Codice.

Dispositivo

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di correttezza e liceità;
  • ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;
  • ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con avvertimento che, in mancanza, si procederà agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689/1981;
  • richiamato la facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante con oscuramento dei dati identificativi delle parti, del legale della reclamante, del Ministero e dell’account utilizzato;
  • disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Impugnazione

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato dalla interessata il 18 novembre 2024, relativo all’invio, da parte della professionista incaricata della direzione lavori, di una comunicazione contenente dati personali della reclamante. La comunicazione era stata trasmessa il 9 ottobre 2023 a una casella PEC istituzionale del Ministero presso cui la reclamante operava, non riservata al solo accesso della destinataria.

Trattamento contestato

La comunicazione veicolava informazioni sull’esecuzione e revoca dell’incarico professionale, nonché sull’asserito inadempimento della reclamante, includendo anche dati riferibili alla sua abitazione privata. Il Garante ha qualificato tale diffusione come trattamento di dati personali effettuato attraverso un canale istituzionale accessibile a una pluralità di soggetti autorizzati.

Violazioni accertate

L’Autorità ha rilevato la violazione dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), e la mancanza di una base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR. Ha inoltre ritenuto che la condotta fosse contraria al principio di correttezza, poiché la comunicazione avrebbe potuto essere inviata con modalità idonee a garantire la confidenzialità, ad esempio mediante raccomandata al domicilio della reclamante.

Mancata cooperazione con l’Autorità

A seguito della richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 157 del Codice, la titolare non ha trasmesso alcun riscontro. Il Garante ha quindi ravvisato anche la violazione dell’obbligo di cooperazione previsto dall’art. 31 GDPR e dall’art. 157 del Codice.

Sanzione e adempimenti

Ritenute le violazioni non di minore rilevanza, il Garante ha adottato ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, determinando la sanzione in 1.000 euro. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, salva la facoltà di definizione agevolata con pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso.

Come è indicizzato

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