Cassazione Penale, Sentenza n. 25411/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale contestava principalmente la valutazione dell'individuazione fotografica operata nella fase investigativa e la carenza di motivazione della Corte di appello nel ritenere inattendibile il riconoscimento della persona offesa (violazione e falsa applicazione delle norme sulla valutazione probatoria dell'identificazione). Il difensore di Cattini contestava la determinazione della pena: erronea applicazione della recidiva, valutazione delle circostanze attenuanti equivalenti e possibile reformatio in peius; inoltre contestava la qualificazione e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti (art. 648 e art. 62 n.4 c.p.) relativamente alla condanna per ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo viziata la motivazione della sentenza di appello in relazione alla valutazione dell'individuazione fotografica e all'ignorare gli elementi probatori indicati dal Tribunale. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di rapina (capo A) nei confronti di Cattini e Del Pinto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Ha altresì ritenuto fondato il primo motivo di Cattini relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di ricettazione (capo B), a causa della contraddizione fra parte motiva e dispositivo del Tribunale in ordine all'applicazione della recidiva; ha quindi annullato la sentenza anche sotto questo profilo e rinviato ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame sulla pena. Il secondo motivo di Cattini è stato assorbito. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è stata rinviata alla definizione definitiva del procedimento.
Norme richiamate
art. 189 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sui mezzi di prova e valutazione testimoniale; la Corte richiama la necessità di considerare l'insieme degli elementi probatori ai fini dell'attendibilità del riconoscimento
art. 213 cod. proc. pen.
Norme sulle formalità dell'individuazione fotografica: la Cassazione afferma che la mancanza di una preventiva descrizione non invalida automaticamente la ricognizione fotografica e non ne determina di per sé l'inattendibilità
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistenti vizi di motivazione e illogicità nella decisione d'appello
art. 628 cod. pen.
Norma sul reato di rapina e aggravanti: rilevante ai fini della qualificazione del fatto e della ponderazione delle aggravanti/attenuanti nella fase di determinazione della pena
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Cassazione ha ritenuto che la statuizione di responsabilità sul capo B non fosse stata impugnata in modo efficace e che la motivazione del Tribunale risultava comunque adeguata sul piano della configurazione del reato, pur richiedendo chiarimenti sulla recidiva per la dosimetria
art. 62-bis, art. 65, art. 133, art. 99 cod. pen.
Riguardano recidiva, circostanze attenuanti e calcolo della pena: la Corte ha evidenziato contraddizioni nell'applicazione della recidiva e nella valutazione delle attenuanti, con conseguente annullamento parziale per i profili sanzionatori
art. 192, 546, 597, 605 cod. proc. pen.
Norme processuali relative all'assunzione delle prove, istruzione dibattimentale e motivazione: la Corte ha censurato la Corte d'appello per insufficiente critica argomentata e carenza di motivazione rispetto agli elementi raccolti in primo grado
art. 533, 535 cod. proc. pen.
Riferimenti al dispositivo della sentenza; la Corte ha rilevato la presenza di contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo del Tribunale nella regolazione delle circostanze recidive/attenuanti
Massime di principio
- Un riconoscimento fotografico può essere valutato pienamente valido anche in assenza di una descrizione preventiva: la mancata previa descrizione non determina automaticamente l'inattendibilità dell'individuazione fotografica
- La Corte d'appello che sovverte una sentenza di primo grado ha l'obbligo di svolgere una critica argomentata e persuasiva: la semplice sottolineatura di singoli elementi non è sufficiente se non affronta e confuta in modo logico gli elementi istruttori già valutati dal primo giudice
- Contraddizioni fra la parte motiva e il dispositivo del giudizio di primo grado circa l'applicazione della recidiva o di circostanze attenuanti configurano vizio che comporta annullamento parziale e rinvio per nuova determinazione della pena
- Se una specifica statuizione sulla responsabilità penale non è oggetto di impugnazione, la Corte d'appello non è tenuta a rinnovare o rielaborare ex professo tutta la motivazione su quel punto, salvo che emergano profili di incompetenza o vizio
- Quando una parte civile chiede liquidazione spese e la Cassazione annulla la sentenza su un capo che riguarda la stessa persona offesa, la statuizione sulle spese può essere rinviata alla definizione definitiva del procedimento
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