Sentenza n. 5294/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: dell’Ordinanza n 236 del 5 giugno 2026 adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Portici avente ad oggetto “Fruizione e modalità di accesso alle spiagge e agli specchi d'acqua riservati alla balneazione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Commissario straordinario del Comune di Portici del 5 giugno 2026, n. 236, recante la disciplina degli orari di accesso ai varchi del Parco a Mare e delle modalità di fruizione delle spiagge e degli specchi d’acqua destinati alla balneazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due residenti in prossimità dei varchi del litorale hanno impugnato l’ordinanza con plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Hanno lamentato che la previsione di orari di apertura e chiusura dei varchi interrompesse i servizi e ledessero il loro diritto di accesso al mare, nonché il diritto alla salute e al libero sviluppo della persona umana. La contestazione riguardava la regolamentazione dei varchi di accesso al Parco a Mare, aperti dalle 07:00 alle 22:00, e le modalità e fasce orarie di erogazione dei servizi connessi alla fruizione della spiaggia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha riconosciuto che l’accesso e la balneazione costituiscono forme di godimento generale del demanio marittimo, ma ha precisato che possono essere regolamentate, anche mediante contingentamento, quando ciò sia necessario a tutelare interessi di pari rilievo e nel rispetto di proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso concreto, la disciplina era stata adottata a seguito della riqualificazione della costa urbana e perseguiva la fruizione ordinata del litorale e la conservazione del patrimonio naturalistico e culturale; l’apertura dalle 07:00 alle 22:00 consentiva l’accesso per gran parte della giornata e risultava proporzionata. Il precedente relativo a un limite di accesso alle 17:30 non era pertinente, poiché qui l’orario era più ampio; inoltre, la spiaggia delle Mortelle, esterna all’area regolamentata, restava liberamente accessibile. Le fasce orarie per i servizi ulteriori erano espressione di scelte discrezionali di gestione, ritenute adeguate e non lesive dell’accesso al mare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Si tratta, dunque, di una facoltà di godimento connessa con il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Costituzione, nonché con esigenze anche di natura ‘spirituale ed estetica’ ( cfr. Corte di Cass. Sez. II 6 febbraio 962 n. 266)
L’accesso e il godimento della spiaggia sono collegati alla tutela della salute, ma tale rilievo non esclude che possano essere regolamentati per contemperarli con altri interessi pubblici.
Massime di principio
- L’uso generale della spiaggia e la balneazione non escludono la possibilità di regolamentare gli accessi, anche con limitazioni orarie o contingentamenti, quando siano necessari per tutelare interessi di pari rilievo e rispettino i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
- La legittimità di una disciplina degli accessi al litorale va valutata considerando congiuntamente l’ampiezza concreta delle fasce di accesso, le finalità di fruizione ordinata e gli interessi naturalistici e culturali tutelati; una disponibilità per gran parte della giornata può risultare proporzionata.
- Le modalità e le fasce orarie di erogazione dei servizi ulteriori connessi alla fruizione di una spiaggia possono costituire scelte discrezionali di gestione dell’area, purché risultino adeguate e non si traducano in una sostanziale preclusione dell’accesso al mare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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