Risoluzione n. 91 del 23/10/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’autentica della firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, rientra nell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 1 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Esenzione bollo per autentica firma su busta di voto Ordini professionali
Trattamento fiscale dell’autentica di firma sulla busta di votazione
La risoluzione esamina il regime fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’autentica della firma apposta sulla busta che contiene la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi/consigli degli ordini professionali, con specifico riferimento all’Ordine dei Geologi. Il chiarimento riguarda le votazioni svolte mediante lettera raccomandata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169.
Quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Geologi
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi chiede di sapere se l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di voto debba essere assoggettata a imposta di bollo oppure possa beneficiare dell’esenzione prevista per gli atti relativi all’esercizio dei diritti elettorali.
Posizione del contribuente
L’istante ritiene che l’autentica sia esente da bollo in base all’articolo 1 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela, sia in sede amministrativa sia giurisdizionale. Viene inoltre richiamato il chiarimento del Ministero della Giustizia sui soggetti competenti all’autenticazione della firma sulla busta, individuati nell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169, secondo cui è ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, con scheda inserita in busta chiusa sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge.
Viene poi richiamato l’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che individua i soggetti legittimati ad autenticare la firma per tali finalità elettorali.
Infine, sul piano del bollo, l’Agenzia confronta:
- l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio per gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
- l’articolo 1 della Tabella allegata al medesimo DPR n. 642 del 1972, che prevede l’esenzione assoluta per gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e per quelli relativi all’esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela.
Chiarimenti del Ministero della Giustizia
La risoluzione riferisce che il Ministero della Giustizia, con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre 2005, ha precisato che, nelle elezioni degli ordini professionali, la dichiarazione di voto è segreta, personale e non delegabile e che, quando il voto è espresso per corrispondenza, è comunque necessario un accertamento dell’identità del votante equivalente a quello svolto dal seggio elettorale.
Per questo motivo, l’autenticazione della firma sulla busta deve essere effettuata dai soggetti indicati dall’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, ossia:
- notai;
- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture;
- segretari delle procure della Repubblica;
- presidenti delle province;
- sindaci;
- assessori comunali e provinciali;
- presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- segretari comunali e provinciali;
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, le autentiche di firma effettuate ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990 rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’articolo 1 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972. La ragione è che tale autenticazione è strumentale e necessaria agli adempimenti connessi allo svolgimento del procedimento elettorale.
Di conseguenza, l’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell’Ordine professionale dei geologi, se eseguita nei modi previsti dall’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Esito finale
La risoluzione conclude quindi che l’autentica di firma sulla busta di votazione per il rinnovo degli organi degli ordini professionali è esente da imposta di bollo, in quanto atto relativo all’esercizio dei diritti elettorali ai sensi dell’articolo 1 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Indicazioni agli uffici
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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