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Risoluzione

Risoluzione n. 87 del 15/10/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in via eccezionale, le fondazioni bancarie possono beneficiare del credito d’imposta Art bonus anche quando non trasferiscono somme all’ente pubblico ma sostengono direttamente i costi di progettazione ed esecuzione di interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici, purché l’operazione sia prevista da protocolli d’intesa con enti territoriali.

Chiarimenti sull’Art bonus per fondazioni bancarie che finanziano il restauro di beni culturali pubblici

Art bonus e fondazioni bancarie: chiarimento sull’ambito applicativo

La risoluzione n. 87/E del 15 ottobre 2015 affronta l’ambito oggettivo di applicazione dell’Art bonus di cui all’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106. Il documento chiarisce se alcune fondazioni bancarie possano fruire del credito d’imposta quando realizzano direttamente, sulla base di protocolli d’intesa con enti territoriali, progetti di restauro e valorizzazione di un bene pubblico sottoposto a tutela.

Quesito posto all’Agenzia

Le fondazioni interessate hanno come scopo statutario l’intervento nel territorio di riferimento mediante contributi e iniziative, e hanno scelto il settore dell’“arte, attività e beni culturali” tra quelli istituzionali previsti dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 153/1999. Esse chiedono se possano applicare l’Art bonus per gli oneri sostenuti nell’esecuzione di un progetto di restauro e valorizzazione di un bene pubblico.

Le fondazioni precisano che, in base ai protocolli d’intesa stipulati con diversi enti territoriali:

  • non erogano le somme all’ente pubblico;
  • assumono direttamente l’obbligazione di eseguire i progetti di restauro e valorizzazione;
  • sostengono in via esclusiva i relativi oneri finanziari e organizzativi.

Quadro normativo richiamato

L’art. 1 del D.L. n. 83/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato temporaneo sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Il beneficio è riconosciuto:

  • nella misura del 65% per le erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015;
  • nella misura del 50% per le erogazioni effettuate nel 2016.

Valutazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Poiché la definizione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientra nella competenza del MIBACT, l’Agenzia ha richiesto un orientamento ministeriale. Il Ministero ha ritenuto che la fattispecie descritta rientri nelle azioni promosse dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014, finalizzate a favorire le erogazioni liberali destinate al patrimonio culturale pubblico.

Secondo il MIBACT, l’attività delle fondazioni bancarie integra un’azione di mecenatismo, poiché:

  • persegue finalità statutarie di utilità sociale nel settore dell’arte e dei beni culturali;
  • non è caratterizzata da uno scopo lucrativo, tipico invece delle sponsorizzazioni.

Il Ministero ha inoltre precisato che il fatto che le fondazioni non trasferiscano materialmente le somme all’ente territoriale, ma provvedano direttamente al pagamento delle fatture relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, non incide sul meccanismo di liberalità.

Natura dell’erogazione e modalità di pagamento

La risoluzione evidenzia che, nel caso esaminato, l’importo e la destinazione della donazione sono già definiti nei protocolli d’intesa. Ne deriva che:

  • l’erogazione liberale è quantificata a monte come somma determinata;
  • tale somma è assimilabile a un’erogazione in denaro;
  • la modalità di pagamento diretto delle spese non esclude la natura liberale dell’intervento.

Riferimento all’art. 121 del Codice dei beni culturali

Il MIBACT richiama anche l’art. 121 del D.Lgs. n. 42/2004, che prevede la possibilità per gli enti pubblici territoriali di stipulare protocolli d’intesa con fondazioni bancarie che perseguano statutariamente scopi di utilità sociale nel settore dell’arte, delle attività e dei beni culturali.

Tale disposizione consente di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e di garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La fattispecie esaminata viene quindi qualificata come diretta applicazione di questa norma.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Conformemente al parere del MIBACT, l’Agenzia conclude che nella fattispecie sussistono le condizioni soggettive e oggettive per l’applicazione, in via eccezionale, dell’Art bonus.

Pertanto, le fondazioni bancarie possono fruire del credito d’imposta disciplinato dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014, con riferimento alle somme spese per:

  • la progettazione;
  • l’esecuzione delle opere di restauro;
  • la valorizzazione dei beni culturali,

sempre secondo quanto stabilito dai protocolli d’intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.

Indicazione finale di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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