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Risoluzione

Risoluzione n. 92 del 30/10/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i rimborsi chilometrici per trasferte fuori dal comune di lavoro sono non imponibili solo entro i limiti calcolati secondo le tabelle ACI e sulla base della percorrenza legata alla sede di servizio; se il rimborso calcolato dal domicilio del dipendente supera quello determinato dalla sede di lavoro, la differenza costituisce reddito imponibile.

Rimborso chilometrico nelle trasferte e regime fiscale ex art. 51 TUIR

Rimborso chilometrico nelle trasferte e trattamento fiscale

La risoluzione affronta il regime fiscale dei rimborsi chilometrici corrisposti ai dipendenti in trasferta fuori dal territorio comunale della sede di lavoro. Il tema riguarda il confronto tra il tragitto calcolato dalla sede di lavoro e quello calcolato dal domicilio del dipendente, ai fini della determinazione dell’eventuale imponibilità della somma erogata.

Contesto fattuale e prassi aziendale

ALFA S.p.A., compagnia assicurativa derivante da operazioni di fusione, svolge attività assicurativa e riassicurativa su tutto il territorio nazionale e impiega personale che frequentemente opera in missione temporanea fuori dal comune della sede di assegnazione. In tali casi i dipendenti possono, in alternativa ai mezzi pubblici, utilizzare l’autovettura personale previa autorizzazione.

Il quadro contrattuale richiamato è il seguente:

  • l’art. 84 del CCNL del settore assicurativo rinvia alla contrattazione integrativa aziendale per la determinazione dell’indennità chilometrica;
  • i contratti integrativi aziendali ex BETA e ex GAMMA prevedono, per le trasferte fuori dal comune, indennità chilometriche calcolate moltiplicando i chilometri riconosciuti per l’importo unitario determinato sulla base delle tabelle ACI.

La procedura aziendale sulla gestione delle trasferte stabilisce inoltre che il riferimento per il calcolo del chilometraggio è la sede di lavoro, oppure il domicilio quando quest’ultimo sia più funzionale alla trasferta, nei limiti dei chilometri effettivamente percorsi. Per la gestione amministrativo-contabile e fiscale è utilizzato un applicativo denominato "XY", esteso nel 2015 a tutto il perimetro di ALFA.

Quesito posto dall’istante

La società chiede sostanzialmente se, nel caso di utilizzo dell’auto privata in trasferta, il rimborso chilometrico debba ritenersi esente anche quando è calcolato sulla distanza domicilio-località di missione, e se l’eventuale eccedenza rispetto al tragitto sede di lavoro-località di missione possa essere considerata imponibile.

Soluzione prospettata dalla società

L’istante ritiene non imponibile:

  • il rimborso chilometrico calcolato per il tragitto sede di lavoro-località di missione;
  • il rimborso calcolato per il tragitto abitazione-località di missione, quando tale percorrenza è più breve di quella dalla sede di lavoro.

La società ritiene invece imponibile la sola parte eccedente quando il tragitto dall’abitazione alla località di missione è più lungo di quello dalla sede di lavoro, poiché la differenza sarebbe assimilabile a un rimborso del percorso abitazione-lavoro, già compensato in via forfettaria dalle detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 TUIR.

Sono richiamati, a sostegno, precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Posizione dei dipendenti

I lavoratori sostengono che il vantaggio eventualmente ottenuto dal dipendente nel rimborso del tratto casa-lavoro sarebbe solo riflesso e accidentale rispetto all’interesse esclusivo del datore di lavoro a disporre della trasferta. In questa prospettiva, anche il rimborso calcolato dal domicilio del dipendente dovrebbe restare integralmente non imponibile, poiché la trasferta risponderebbe comunque a un interesse aziendale. Vengono richiamati, a supporto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e una circolare dell’Amministrazione finanziaria.

Inquadramento normativo: art. 51 TUIR

L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di rimborsi spese, salvo le deroghe previste dai commi successivi.

Il comma 5 disciplina le trasferte e distingue:

  • le trasferte nell’ambito del territorio comunale, per le quali indennità e rimborsi concorrono a formare il reddito, salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore;
  • le trasferte fuori dal territorio comunale, per le quali sono previsti tre regimi: analitico, forfetario e misto.

L’Agenzia afferma che non è possibile introdurre, oltre a quelli previsti dal legislatore, ulteriori sistemi di calcolo degli importi non imponibili.

Regime dei rimborsi chilometrici

In continuità con precedenti documenti di prassi, l’Agenzia ribadisce che i rimborsi chilometrici per prestazioni svolte in un comune diverso da quello della sede di lavoro sono esenti, purché:

  • l’indennità sia calcolata in base alle tabelle ACI;
  • si tenga conto della percorrenza effettiva;
  • si consideri il tipo di automezzo utilizzato dal dipendente;
  • il costo chilometrico sia ricostruito secondo il tipo di autovettura;
  • tali elementi risultino dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

La risoluzione distingue due ipotesi:

  • se la distanza percorsa dalla residenza del dipendente alla località di missione è inferiore a quella calcolata dalla sede di servizio, il rimborso chilometrico di minor importo è non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo, TUIR;
  • se la distanza dalla residenza alla missione è superiore a quella dalla sede di servizio, la differenza tra il rimborso calcolato sul percorso più lungo e quello spettante in base alla sede di servizio costituisce reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR.

Esito interpretativo

L’esito della risoluzione è quindi parziale: l’esenzione opera solo fino a concorrenza del rimborso determinato secondo i criteri ordinari legati alla sede di lavoro e alle tabelle ACI; l’eventuale eccedenza riconducibile al maggior tragitto dal domicilio del dipendente è imponibile, sia fiscalmente sia, secondo l’impostazione esposta nel quesito, anche ai fini previdenziali.

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