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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25741/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, avv. Gerardo Grippo, del decreto di fissazione dell'udienza camerale relativa alla istanza di ammissione a misura alternativa (detenzione domiciliare e affidamento in prova). Nel decreto era stato indicato, per errore, un diverso difensore (avv. Francesco Umberto Furnari), non più incaricato; l'udienza si è svolta con la partecipazione di un difensore d'ufficio che non ha eccepito l'omissione. L'omessa comunicazione al difensore di fiducia è stata qualificata come nullità assoluta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il vizio procedurale. Ha rilevato che il condannato aveva tempestivamente nominato un difensore di fiducia e che quest'ultimo non era stato avvisato dell'udienza camerale a causa di un errore nel decreto. Richiamando la giurisprudenza secondo cui l'omesso avviso integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo esame dell'istanza, con instaurazione rituale del contraddittorio nei confronti del condannato e del suo difensore.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma primo lett. c)

    L'omesso avviso al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria; la nullità non è sanata dalla presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 178 per qualificare la nullità assoluta dell'atto processuale che non garantisce la partecipazione del difensore di fiducia.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan)

    Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01

    Principio consolidato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria, indipendentemente dalla notifica al difensore d'ufficio.

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza, quando la sua presenza è obbligatoria, costituisce nullità assoluta che compromette la legittimità dell'intero procedimento.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sanifica automaticamente l'omessa comunicazione al difensore di fiducia.
  • In caso di errore nell'indicazione del difensore nel decreto di fissazione, il procedimento è vulnerabile ad impugnazione e può essere annullato con rinvio per nuovo esame.
  • Il rimedio tipico è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo esame, con obbligo di instaurare il contraddittorio e notificare correttamente al difensore di fiducia.
  • Per evitare rischi di nullità, è fondamentale accertare e comunicare tempestivamente l'identità del difensore di fiducia: eventuali cambi di incarico devono essere tempestivamente registrati e notificati.

Testo integrale

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