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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20463/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2022, notificato dal Comune di Napoli a una società per un immobile sito nel territorio comunale. La società impugnava l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che rigettava il ricorso. In appello, nelle more del giudizio, il concessionario della riscossione emetteva un successivo avviso di accertamento per la medesima annualità e per le medesime superfici. La società, depositando copia del nuovo atto, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessata materia del contendere, sostenendo che il successivo atto impositivo avesse fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione del precedente avviso facoltativamente impugnabile. La Corte di appello, invece, dichiarava l'estinzione per rinuncia al gravame e poneva le spese a carico dell'appellante. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 46 e falsa applicazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice qualificato erroneamente la richiesta come rinuncia al gravame anziché come cessazione della materia del contendere, con conseguente errata statuizione sulle spese; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per difformità tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha chiarito che, in presenza di un atto impositivo successivo che sostituisce quello facoltativamente impugnato, viene meno la contestazione tra le parti sulla pretesa tributaria originaria e la situazione va qualificata come cessazione della materia del contendere, non come rinuncia al gravame. La decisione di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, incluso il giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma che disciplina l'estinzione del giudizio nel processo tributario; la Corte ne valorizza l'applicazione nel caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per escludere che vi fosse stata rinuncia al gravame; la Corte accoglie la censura nella sostanza, ritenendo errata la qualificazione della vicenda come rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducendosi la difformità tra la richiesta di cessazione della materia del contendere e la pronuncia di rinuncia al gravame.

  • art. 306, comma 4, c.p.c.

    citato nel richiamo giurisprudenziale relativo alla rinuncia all'azione, con la conseguenza della condanna alle spese del rinunciante e senza potere di compensazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per distinguere tra atti impugnabili facoltativamente e atti necessariamente impugnabili nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sopravvenuta emissione di un atto impositivo successivo e sostitutivo rispetto a un atto facoltativamente impugnato può far venir meno l'interesse a coltivare il primo giudizio, poiché la pretesa tributaria si consolida nel nuovo provvedimento.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando viene meno la contestazione tra le parti sulla pretesa sostanziale dedotta in giudizio; non coincide automaticamente con la rinuncia all'azione o con la rinuncia agli atti, che hanno presupposti e conseguenze diverse.
  • La rinuncia all'azione ha natura unilaterale, non richiede accettazione della controparte e comporta effetti sostanzialmente equivalenti a un rigetto nel merito, con conseguente disciplina delle spese a carico del rinunciante secondo la regola applicabile alla rinuncia.
  • Quando il giudice qualifica erroneamente come rinuncia una situazione che integra cessazione della materia del contendere, la statuizione sulle spese ne risente e la sentenza deve essere cassata per nuovo esame.
  • Nel contenzioso tributario, se l'atto facoltativamente impugnato viene sostituito da un atto tipico successivamente impugnato o comunque impugnabile necessariamente, l'unica controversia rilevante è quella relativa al nuovo atto e il giudizio sul primo può perdere rilevanza fino alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostare
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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