Sentenza del 28/09/2016 n. 19079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'accertamento Irpef relativo a un'annualità non indicata nel testo, con il quale le era stato attribuito, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento effettuato nei confronti della A. s.r.l., società a ristretta base partecipativa. Contestava, tra l'altro, che il reddito della società di capitali potesse essere automaticamente imputato ai soci, sostenendo l'assenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio societario e quello personale e lamentando la violazione del contraddittorio. Il primo motivo, relativo alla motivazione della sentenza, è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l'accertamento societario costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti del socio, ma che i due giudizi non comportano litisconsorzio necessario. Poiché il giudizio relativo alla società non era ancora definitivo, il giudizio contro la socia avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, e non deciso provvisoriamente sulla base dell'esito non definitivo del procedimento societario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale con cui è stato contestato alla socia il maggior reddito di partecipazione.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai poteri e alle modalità di rettifica del reddito; la Corte fonda tuttavia la decisione soprattutto sulla necessità di coordinare il giudizio societario con quello del socio.
T.U.I.R., artt. 5, 44 e 72
Invocati dalla ricorrente per contestare l'automatica imputazione ai soci del reddito accertato a una società di capitali, meccanismo tipico delle società di persone ma non automaticamente applicabile alle società di capitali.
Art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato; nel caso concreto l'accertamento societario non era ancora definitivo e quindi non poteva essere considerato stabilmente vincolante.
Art. 101 c.p.c.
Richiamato per la tutela del contraddittorio, poiché la socia non aveva partecipato al giudizio relativo alla società.
Art. 295 c.p.c.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Quando l'esito del giudizio societario è logicamente pregiudiziale rispetto a quello del socio, il giudizio del socio deve essere sospeso fino alla definizione definitiva della controversia sulla società.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1
Rende applicabile al processo tributario la disciplina della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 1, n. 4
Richiamato dalla ricorrente per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza tributaria.
Art. 366-bis c.p.c.
Ha determinato l'inammissibilità del primo motivo, perché il motivo relativo alla motivazione non era accompagnato dal quesito di diritto richiesto ratione temporis.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento del maggior reddito societario può costituire il presupposto logico dell'accertamento personale nei confronti dei soci, ma non produce automaticamente gli stessi effetti propri della trasparenza fiscale delle società di persone.
- Il giudizio relativo al socio e quello relativo alla società sono normalmente processi distinti e non richiedono necessariamente la partecipazione di tutti i soggetti nello stesso processo; tuttavia, quando l'esito del giudizio societario è pregiudiziale, il processo del socio deve essere sospeso.
- Un giudice non può definire stabilmente la posizione del socio basandosi su una sentenza societaria non ancora passata in giudicato: deve attendere la definitività dell'accertamento societario mediante la sospensione del processo.
- La decisione sul socio dovrà essere riconsiderata alla luce dell'importo e della definitività del reddito societario accertato, applicando la relativa percentuale di partecipazione solo dopo la conclusione del giudizio pregiudiziale.
- Quando si impugna una sentenza per vizi di motivazione in procedimenti soggetti alla disciplina dell'art. 366-bis c.p.c., occorre rispettare gli specifici requisiti formali allora previsti, a pena di inammissibilità.
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