Regolamento (UE) 2026/1274
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1274 della Commissione, del 4 giugno 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Oie du Sud-Ouest (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1274 della Commissione dispone l’iscrizione dell’IGP «Oie du Sud-Ouest» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La registrazione avviene nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro europeo per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. L’atto prende atto della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni, e produce effetti direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica protetta «Oie du Sud-Ouest» ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Oie du Sud-Ouest» (IGP), registrandola nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri, con applicazione a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento riguarda la domanda presentata dalla Francia e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni presentate nei termini previsti.
Iscrizione dell’IGP «Oie du Sud-Ouest» nel registro dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1274 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Oie du Sud-Ouest». L’atto si inserisce nel nuovo quadro normativo del regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 come base per l’iscrizione nel registro. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione dell’IGP «Oie du Sud-Ouest», presentata dalla Francia, era già stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del previgente articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si evidenzia inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.
Effetto sostanziale della registrazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Oie du Sud-Ouest» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori interessati, ciò comporta il riconoscimento formale della denominazione come IGP a livello unionale, con la conseguente protezione prevista dal sistema europeo delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IGP «Oie du Sud-Ouest»
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Oie du Sud-Ouest» come IGP nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda, presentata dalla Francia, era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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