Cassazione Penale, Sentenza n. 16703/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ayoub era stato dichiarato colpevole ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento notificatogli il 25/01/2018; impugnava la sentenza deducendo (1) vizio di motivazione rispetto all'esistenza di un permesso di soggiorno ottenuto successivamente al fatto e di circostanze quali matrimonio, genitorialità e lavoro stabile; (2) violazione dell'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274 (improcedibilità per particolare tenuità del fatto) in quanto tali elementi avrebbero dovuto essere considerati; (3) mancata motivazione sulla mancata applicazione della causa di improcedibilità; (4) mancata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo che il permesso di soggiorno successivo possa escludere il reato solo se basato su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, cosa non provata dal ricorrente). Ha invece accolto i successivi motivi: l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 è applicabile anche ai reati in materia di immigrazione e, se invocato, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente la non applicazione; analogamente è mancata qualsiasi motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla valutazione della causa di improcedibilità ex art. 34 e alle attenuanti generiche, con rinvio al Giudice di pace di Locri in diversa persona fisica per un nuovo giudizio su quei punti; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che punisce l'inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale; la Corte ha precisato che la successiva concessione del permesso di soggiorno esclude il reato solo se il permesso si fonda su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Disposizione sull'improcedibilità per particolare tenuità del fatto applicabile anche ai reati in materia di immigrazione; se invocata il giudice deve motivare adeguatamente il diniego
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la trattazione scritta del giudizio di cassazione in mancanza di diversa sollecitazione; richiamata per la procedura seguita
Massime di principio
- La concessione successiva del permesso di soggiorno esclude il reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento solo se il permesso si basa su condizioni già esistenti al momento dell'ordine di espulsione; è necessario dimostrare la temporalità e la natura preesistente delle condizioni
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) è applicabile anche ai reati di immigrazione: quando invocata, il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica e adeguata se la esclude
- Il mancato esame o la totale assenza di motivazione sulla non concessione delle attenuanti generiche comporta l'annullamento e il rinvio: il difensore deve quindi sollevare espressamente la questione e fornire elementi concreti
- In difese basate su reinserimento sociale (matrimonio, lavoro, genitorialità, permesso di soggiorno) è fondamentale documentare chiaramente le date e i fatti antecedenti o successivi all'ordine di espulsione per valutarne l'effetto sul fatto penalmente rilevante
- In sede di impugnazione, il ricorrente ottiene maggiore efficacia se articola e prova i presupposti temporali e materiali rilevanti (es. documenti del permesso, data del matrimonio, rapporti di lavoro) per consentire al giudice di motivare compiutamente
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