Sentenza n. 5103/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'acertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 03/03/2026 (prot. N. 9503/2026) nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti ed i documenti inerenti il certificato di agibilità, le pratiche edilizie e la documentazione impianti del Condominio, come meglio specificato in essa istanza. CONDANNA del Comune a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 3 marzo 2026 relativa ai certificati di agibilità, alle pratiche edilizie e alla documentazione degli impianti del condominio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accesso, chiedendo la visione e l'estrazione di copie della documentazione amministrativa relativa al condominio controinteressato. Aveva inoltre chiesto misure cautelari, anche monocratiche, in ragione della necessità di produrre la documentazione in un giudizio civile. Il condominio controinteressato ha eccepito la tardività del ricorso, nonché chiesto l'inammissibilità e la propria estromissione. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere accolto l'istanza, rilasciato il nulla osta all'accesso e avviato l'ostensione della documentazione. Il ricorrente, all'udienza, ha confermato la cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, individuando quale dies a quo la scadenza del termine di dieci giorni concesso dal Comune per l'integrazione documentale richiesta a seguito dell'opposizione del controinteressato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio e sia pure tardivamente, il Comune aveva accolto l'istanza e provveduto all'ostensione della documentazione richiesta, circostanza confermata dal ricorrente. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e il condominio controinteressato, mentre il Comune è stato condannato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, in ragione dell'adempimento tardivo dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 116 c.p.a.
La controversia riguarda l'azione avverso il silenzio-diniego su un'istanza di accesso ai documenti amministrativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta durante il giudizio, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina la cessazione della materia del contendere nell'azione in materia di accesso.
- Il ricorso in materia di accesso è tempestivo quando è notificato entro il termine decorrente dalla scadenza del termine concesso dall'amministrazione per integrare la documentazione richiesta a seguito dell'opposizione del controinteressato.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare la pretesa ostensiva, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, anche se la domanda è dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
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