Sentenza del 01/03/2017 n. 1773 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Indennità di espropriazione - Sentenza di condanna o di accertamento diritti a contenuto patrimoniale - Aliquota applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza resa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. Si doveva stabilire se tale sentenza fosse una mera pronuncia di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, soggetta a un diverso trattamento fiscale, oppure una sentenza di condanna, in quanto determina definitivamente l'indennità dovuta e ordina all'Amministrazione di depositare le somme spettanti all'espropriato.
La decisione
Il giudizio di opposizione alla stima ha autonoma portata dispositiva e non costituisce un semplice controllo o una integrazione degli atti amministrativi. La sentenza determina in via definitiva l'importo dell'indennità e, imponendo all'Amministrazione il deposito delle somme, deve essere qualificata come sentenza di condanna. Di conseguenza, trova applicazione l'art. 8, lettera b), del d.P.R. n. 131/1986, con tassazione dell'atto mediante imposta di registro con aliquota del 3%.
Norme richiamate
Art. 8, lettera b), d.P.R. n. 131/1986
lettera b) dell'art. 8 del d.P.R. n. 131/1986
La disposizione è applicabile alle sentenze di condanna al pagamento o al deposito di somme derivanti dalla determinazione dell'indennità di espropriazione; tali pronunce sono soggette all'imposta di registro con aliquota del 3%.
Massime di principio
- Quando una sentenza non si limita ad accertare l'esistenza o l'ammontare di un diritto, ma determina definitivamente una somma dovuta e impone a una parte di pagarla o depositarla, essa tende a essere qualificata come sentenza di condanna.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice può determinare autonomamente e in via definitiva l'indennità di espropriazione; la pronuncia non è quindi una mera verifica dell'operato amministrativo.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione sostanziale della sentenza prevale sulla denominazione formale: l'ordine di pagamento o deposito delle somme è un elemento decisivo per applicare il regime fiscale delle sentenze di condanna.
- In situazioni analoghe, una sentenza che impone all'Amministrazione il versamento o il deposito dell'indennità può essere assoggettata all'aliquota del 3% prevista per le pronunce di condanna dall'art. 8, lettera b), del d.P.R. n. 131/1986.
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