Cassazione Civile, Ordinanza n. 35045/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa per il pagamento del prezzo del latte conferito al consorzio, fondato sulle fatture emesse. Il consorzio oppose il decreto deducendo, tra l'altro, la nullità per clausola compromissoria statutaria, l'avvenuto pagamento di acconti e l'inesigibilità del credito perché il consiglio di amministrazione aveva deliberato di "congelare" le pretese creditorie delle consociate dopo un incendio, in attesa dell'incasso dell'indennità assicurativa. Il tribunale respinse l'opposizione; la corte d'appello, con sentenza poi revocata, ritenne invece inesigibile il credito proprio sulla base della delibera di congelamento. La cooperativa propose revocazione deducendo errore di fatto, sostenendo che la successiva delibera del 2013, già agli atti, aveva preso atto dell'avvenuto pagamento dell'indennità assicurativa e aveva quantificato definitivamente il valore del latte, facendo venir meno la ragione del congelamento. Accolta la revocazione, il consorzio ricorse per cassazione con tre motivi: 1) la revocazione sarebbe stata inammissibile perché la cooperativa avrebbe dovuto denunciare, al più, un vizio di omessa pronuncia o motivazionale, non un errore di fatto; 2) nella fase rescissoria la corte avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, revocando l'intera sentenza e non solo il capo affetto da errore; 3) si insisteva sulla nullità del giudizio di merito per clausola compromissoria statutaria, sostenendo che la clausola arbitrale fosse applicabile anche dopo il recesso del socio e che la sentenza revocatoria avesse comunque fatto proprie, implicitamente, le statuizioni della sentenza revocata sul punto. La cooperativa ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del consorzio. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la revocazione era correttamente proposta perché il giudice d'appello aveva fondato la decisione su un errore percettivo, cioè sulla persistenza di una ragione di inesigibilità del credito che risultava invece superata da un fatto documentale non controverso. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che il dispositivo della sentenza di revocazione, letto alla luce della motivazione, non integrava ultrapetizione: la revoca della sentenza d'appello e la conferma della decisione di primo grado erano la conseguenza necessaria dell'eliminazione del solo capo investito dall'errore revocatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a riproporre questioni già decise nella precedente sentenza d'appello e non attinte dal giudizio di revocazione, mentre la sentenza impugnata non aveva pronunciato, neppure implicitamente, su tali capi. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
la revocazione è esperibile quando la decisione sia fondata su un errore di fatto risultante dagli atti, cioè su una falsa percezione di un fatto o documento incontestabilmente esistente o inesistente; non quando si contesti una valutazione o un'omessa argomentazione del giudice
art. 402 c.p.c.
nel giudizio di revocazione la fase rescissoria deve rimuovere solo il capo della sentenza colpito dall'errore e rideterminare la decisione nei limiti conseguenti
art. 403 c.p.c.
eventuali vizi della sentenza che decide sulla revocazione vanno fatti valere con autonomo ricorso per cassazione, non facendo rivivere l'impugnazione proposta contro la sentenza revocata
art. 808 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola compromissoria statutaria e alla devoluzione arbitrale delle controversie
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni eccezionali o di straordinaria peculiarità della vicenda processuale
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione di legge
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 346 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la pretesa rinuncia alla domanda subordinata non riproposta in appello
art. 55 R.D. n. 247/1942
menzionato dalla controparte per affermare che in procedura concorsuale i crediti diventerebbero esigibili ex lege, ma la Corte reputa l'argomento inconferente nel caso concreto
art. 201 R.D. n. 247/1942
richiamato insieme all'art. 55 del medesimo regio decreto in tema di liquidazione coatta amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
indicata per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 2, d.l. n. 132/2014
richiamato, insieme alla legge di conversione, come base della disciplina sulle spese
L. n. 162/2014
citata come legge di conversione del d.l. n. 132/2014
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per la disciplina delle spese processuali e della compensazione
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in una svista percettiva su un fatto o documento oggettivamente esistente o inesistente e non controverso; resta escluso quando la doglianza investe la valutazione della prova o la motivazione della decisione.
- Se il giudice, per errore percettivo, considera persistente un presupposto fattuale che risulta invece superato da un atto non controverso, la sentenza può essere revocata perché la decisione è stata costruita su una realtà processuale falsata.
- Nel giudizio di revocazione, la fase rescissoria deve limitarsi a rideterminare la decisione nei limiti del capo colpito dall'errore; il dispositivo va letto alla luce della motivazione per verificare che non vi sia stata ultrapetizione.
- La revocazione della sentenza d'appello ne determina la caducazione giuridica; le eventuali censure contro la sentenza che decide sulla revocazione devono essere proposte con autonomo ricorso per cassazione e non si riespande l'impugnazione contro la decisione revocata.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena sul rapporto sostanziale, sicché la domanda monitoria resta la domanda originaria coltivata dall'opponente e non una domanda subordinata rinunciata per mancata reiterazione formale.
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