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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento che aveva escluso le sanzioni relative all'ICI 2006. Secondo il Comune, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005, la società avrebbe dovuto dichiarare l'incremento del valore dell'impianto, presentare una denuncia DOCFA o un atto equivalente e versare l'ICI sulla base dei valori contabili, in attesa dell'attribuzione della nuova rendita catastale. Il Comune contestava inoltre l'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto sussistente un'obiettiva incertezza normativa circa l'individuazione dei manufatti e degli impianti mobili da includere nella rendita catastale delle centrali elettriche, nonché circa i criteri per determinarne il valore, tenendo conto di vetustà, obsolescenza e deprezzamento. L'incertezza era confermata dal contrasto giurisprudenziale, dall'adozione della norma interpretativa del 2005 e dalla successiva Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012, emanata sette anni dopo. Di conseguenza, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione non erano dovute. Le spese sono state compensate e il Comune è stato condannato al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3

    Per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, in attesa dell'attribuzione della rendita, l'ICI può essere determinata sulla base dei valori contabili. Tuttavia, l'obbligo non esclude la non applicazione delle sanzioni quando sussista un'obiettiva incertezza sui beni da includere e sui criteri di valorizzazione.

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 10, comma 4, e 14, comma 2

    Disciplinano gli obblighi dichiarativi e le conseguenze sanzionatorie in materia di ICI; nel caso concreto, la violazione formale o sostanziale non è stata sanzionata per la presenza di incertezza normativa oggettiva.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. n. 88/2005

    Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 [...] si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

    La norma interpretativa ha esteso, per le centrali elettriche, gli elementi rilevanti ai fini della rendita catastale anche agli impianti mobili strutturalmente connessi e necessari alla produzione, ma la sua applicazione concreta ha generato incertezza sui beni da includere e sul loro valore.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 4 e 10

    Costituiscono la disciplina catastale interpretata dal D.L. n. 44/2005 e individuano i criteri generali per la determinazione della rendita catastale degli opifici e delle centrali elettriche.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6

    Prevede l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. L'incertezza normativa oggettiva è distinta dalla mera ignoranza soggettiva del contribuente.

  • Circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    Ha fornito chiarimenti sulle metodologie tecnico-operative per determinare la rendita catastale delle unità immobiliari dei gruppi D ed E. La sua emanazione, sette anni dopo la norma interpretativa, è stata considerata indice del perdurare di dubbi applicativi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non devono essere applicate quando il contribuente dimostri un'incertezza normativa oggettiva, cioè l'impossibilità di individuare con sicurezza la regola applicabile attraverso un'interpretazione giuridicamente corretta.
  • L'incertezza oggettiva non coincide con la semplice ignoranza o con l'errore soggettivo del contribuente: deve emergere da elementi esterni, come norme poco chiare, contrasti giurisprudenziali, prassi amministrative divergenti o successive circolari chiarificatrici.
  • Quando una norma amplia retroattivamente o interpretativamente la base imponibile, l'obbligo d'imposta può permanere, ma le sanzioni possono essere escluse se non erano chiari i beni da includere o i criteri per determinarne il valore.
  • La successiva emanazione di istruzioni amministrative dettagliate può costituire un indice del fatto che, nel periodo precedente, la disciplina fosse concretamente incerta.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra imposta e sanzioni: anche se l'imposta resta dovuta, l'incertezza normativa può giustificare il mancato pagamento delle sanzioni.
  • L'accertamento dell'incertezza normativa oggettiva spetta al giudice, che deve valutare complessivamente le norme, la giurisprudenza, la prassi amministrativa e le difficoltà tecniche di quantificazione.

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