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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39340/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il giudice di merito ha applicato una pena finale di un anno e dieci mesi di reclusione, partendo da una pena base di tre anni per la distrazione, ridotta per le attenuanti generiche, aumentata per la continuazione e poi ulteriormente ridotta per il rito. Il Procuratore generale ha proposto ricorso denunciando violazione di legge: secondo il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale della continuazione ex art. 81 c.p. invece della disciplina speciale della continuazione fallimentare ex art. 219 l. fall., che opera come circostanza aggravante. Da ciò deriverebbe un calcolo della pena illegittimo; in ogni caso, anche volendo considerare equivalente l’aggravante alle attenuanti generiche, la pena non avrebbe potuto scendere sotto i tre anni prima della riduzione per il rito, con esito finale di due anni e non di un anno e dieci mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero può ricorrere per cassazione solo per specifici motivi, tra cui l’illegalità della pena. Tuttavia, nel caso concreto la doglianza riguardava non una pena illegale in senso tecnico, ma una pena illegittima per errore nel computo dei passaggi intermedi di determinazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite Sacchettino, la Corte ha ribadito che la pena è illegale solo quando supera i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, non quando il vizio riguarda il solo metodo di calcolo. Poiché il ricorso censurava proprio questo tipo di errore, è stato proposto fuori dei casi consentiti ed è stato quindi dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai casi espressamente previsti, tra cui l'illegalità della pena

  • art. 81 c.p.

    richiamato dal ricorrente come disciplina generale della continuazione, ritenuta erroneamente applicata dal giudice di merito

  • art. 219 l. fall.

    richiamato dal ricorrente come disciplina speciale della continuazione fallimentare, trattata come circostanza aggravante

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    utilizzati per delimitare i limiti edittali generali oltre i quali la pena è illegale

  • artt. 65 e 71 e seguenti c.p.

    richiamati per indicare ulteriori limiti edittali rilevanti ai fini della legalità della pena

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, il pubblico ministero può dedurre solo i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure formulate al di fuori di tale perimetro sono inammissibili.
  • La pena è "illegale" solo quando supera i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la singola fattispecie; non basta che sia viziato il percorso logico-matematico seguito per determinarla.
  • L’errore nella sequenza di calcolo della pena, se non incide sul superamento dei limiti legali di cornice edittale, integra al più una pena illegittima ma non consente il ricorso per cassazione nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento investe soltanto il modo in cui il giudice ha quantificato la pena, senza dedurre un vero superamento della cornice edittale, la Corte deve dichiararlo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

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