Sentenza del 14/12/2018 n. 32438 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate sosteneva, con il primo motivo, che la sentenza favorevole alla società, non ancora passata in giudicato al momento della decisione della Commissione regionale, non potesse travolgere gli avvisi di accertamento e le cartelle intestati ai soci, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Con il secondo motivo lamentava l'omessa motivazione sul fatto che gli avvisi riguardassero non solo redditi di partecipazione societaria, ma anche redditi da lavoro dipendente non dichiarati dai soci. I soci contestavano invece la compensazione delle spese di giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia: il giudicato favorevole alla società può essere fatto valere dai soci per la parte relativa al reddito societario, anche se i loro avvisi non erano stati impugnati, purché abbiano partecipato al giudizio relativo alla società e non esista un giudicato diretto contrario. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, rilevando che il giudicato sulla società non poteva automaticamente eliminare la parte degli avvisi relativa agli eventuali redditi da lavoro dipendente dei soci. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che dovrà verificare il contenuto degli avvisi e decidere nuovamente anche sulle spese. Il ricorso incidentale dei soci sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Art. 295 c.p.c.
sospensione necessaria del processo
Non era applicabile la sospensione necessaria tra il giudizio relativo alla società e quello relativo ai soci, poiché le parti dei due processi non erano identiche e la sentenza sulla società non avrebbe avuto automaticamente efficacia vincolante nei confronti dei soci non partecipanti.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere riconducibili a una delle ipotesi tassative previste dalla norma, ma il giudice può riqualificare il motivo in base al suo contenuto sostanziale, senza essere vincolato dal nomen iuris utilizzato dalla parte.
Art. 366 c.p.c., n. 4
Richiede la specificità dei motivi di ricorso, intesa come chiara esposizione delle ragioni della censura e del risultato caducatorio richiesto, non necessariamente come indicazione formalmente perfetta della norma violata.
Art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia può essere dedotto anche senza una precisa qualificazione formale, purché dal motivo emerga chiaramente che si contesta la mancata decisione su una domanda o eccezione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
In caso di accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei redditi imputati ai soci, la decisione sul reddito societario può incidere sulla posizione dei soci, ma solo relativamente alla componente di reddito derivante dalla partecipazione societaria.
Art. 92 c.p.c., comma 2
nella versione novellata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11
La questione relativa alla compensazione delle spese doveva essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio; per questo i motivi incidentali dei soci sono stati dichiarati assorbiti.
Art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
La decisione deve contenere una motivazione effettiva; l'assenza di motivazione su un fatto decisivo, quale la presenza di redditi da lavoro dipendente negli avvisi, rende censurabile la sentenza.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 14815/2008
Il giudicato di annullamento dell'accertamento emesso nei confronti della società può essere opposto dai soci nel giudizio relativo ai loro atti di riscossione, anche se i loro accertamenti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, purché abbiano partecipato al giudizio societario e non vi sia un giudicato diretto contrario.
Massime di principio
- Quando l'accertamento della società e quello dei soci derivano da un unico accertamento sul reddito societario, l'annullamento definitivo dell'atto relativo alla società può riflettersi sui soci per la sola quota di reddito imputata dalla partecipazione societaria.
- Il giudicato favorevole alla società non elimina automaticamente ogni voce contenuta negli avvisi dei soci: le componenti autonome, come redditi da lavoro dipendente o altri redditi personali, devono essere esaminate separatamente.
- La mancata impugnazione dell'avviso da parte del socio non impedisce necessariamente di opporre all'amministrazione il giudicato favorevole formatosi nel processo societario, se il socio ha partecipato a quel processo e il giudicato riguarda oggettivamente la stessa pretesa reddituale.
- La sentenza favorevole alla società deve essere definitiva per produrre effetti di giudicato; una decisione non ancora passata in giudicato non può, di regola, determinare automaticamente l'annullamento definitivo delle posizioni dei soci.
- Se esiste un giudicato diretto contrario nei confronti del socio, questo può impedire l'estensione degli effetti del giudicato favorevole ottenuto dalla società.
- Nel valutare una cartella fondata su un avviso non impugnato, occorre distinguere tra voci dipendenti dall'accertamento societario e voci autonome riferite alla situazione personale del contribuente.
- In presenza di più componenti reddituali, il giudice deve motivare specificamente su ciascuna di esse; una motivazione generica sull'annullamento dell'accertamento societario non è sufficiente.
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