Sentenza del 08/10/2019 n. 25055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la legittimità dei provvedimenti con cui l'Agenzia aveva revocato in autotutela i precedenti atti di annullamento delle decisioni doganali relative alla classificazione di tavoli in metallo e cristallo importati. In particolare, sosteneva che mancassero nuovi elementi giustificativi della revoca, che fosse stato violato il legittimo affidamento, che non potessero rivivere automaticamente le decisioni originarie annullate e che si fosse formato un giudicato esterno sulla cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di un giudicato esterno, ha escluso vizi motivazionali rilevanti e ha affermato che l'Amministrazione può annullare o revocare anche un precedente provvedimento di autotutela. Tuttavia, la revoca non determina automaticamente la riviviscenza dell'atto originario: è necessario un nuovo esercizio positivo del potere impositivo. Nel caso concreto, tale nuovo esercizio risultava contenuto negli stessi provvedimenti impugnati, che confermavano le originarie decisioni doganali, ed era stato compiuto entro il termine triennale previsto dalla normativa doganale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 19 del Regolamento CE n. 450/2008, già art. 9 del Regolamento CEE n. 2913/1992
La disposizione è stata interpretata come idonea a consentire la revoca o l'annullamento di un atto favorevole al contribuente quando l'Amministrazione acquisisca successivamente informazioni rilevanti sugli elementi caratterizzanti la merce.
Art. 2-quater, comma 1, del D.L. n. 564/1994, convertito dalla Legge n. 656/1994
Riconosce alla Pubblica Amministrazione tributaria il potere di annullare d'ufficio o revocare, anche con effetti retroattivi, atti illegittimi o infondati, compreso un precedente atto di annullamento in autotutela.
Art. 221, nn. 3 e 4, del Codice doganale comunitario
Il nuovo esercizio del potere impositivo deve avvenire entro i termini previsti dalla disciplina doganale. Nel caso esaminato, il termine triennale dall'importazione è stato rispettato.
Art. 2909 del Codice civile
Il giudicato può impedire una nuova decisione sulla stessa questione, ma chi lo invoca deve dimostrare l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia. In assenza di tale prova, il giudicato esterno non può essere valorizzato.
Art. 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, contraddittorietà irriducibile, incomprensibilità o omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'Amministrazione può intervenire in autotutela anche su un precedente provvedimento di annullamento o revoca, quando emergano elementi nuovi o una diversa valutazione giuridicamente rilevante.
- La revoca di un atto di annullamento non fa rivivere automaticamente l'atto originario ormai eliminato: l'Amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento positivo, sostitutivo e autonomamente motivato.
- Il nuovo provvedimento deve essere adottato entro i termini decadenziali previsti dalla specifica disciplina tributaria o doganale; il rispetto del termine è essenziale per la sua validità.
- Il principio di affidamento del contribuente non impedisce in assoluto l'autotutela, soprattutto quando l'Amministrazione agisca tempestivamente e sulla base di informazioni successivamente acquisite.
- In cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione, salvo vizi motivazionali estremi o omesso esame di un fatto decisivo.
- Chi invoca un giudicato esterno deve fornire prova della sentenza e del suo effettivo passaggio in giudicato; la semplice esistenza di una precedente pronuncia non è sufficiente.
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