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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2127/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 13 luglio 2005 con la quale il Condominio decise di non accettare la proposta transattiva e di proporre ricorso per cassazione nel giudizio risarcitorio tra il Condominio e i condomini Del Gaiso e Pepe. La ricorrente contestava: mancata autorizzazione assembleare all'amministratore (violazione regolamento art.40), difetto/insufficienza dell'ordine del giorno e della convocazione, carenza del quorum necessario, preteso effetto di giudicato esterno e mancato esame di verbali e documenti rilevanti; inoltre censurava la condanna alle spese in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in massima parte i motivi inammissibili o infondati: l'amministratore ha legittimazione autonoma a costituirsi e a proporre impugnazione nelle controversie connesse alla conservazione delle parti comuni (senza necessità di autorizzazione assembleare anche se il regolamento lo prevede); il richiamo al regolamento condominiale (art.40) non può derogare alle norme di legge; l'avviso di convocazione non richiede la predeterminazione dello sviluppo della discussione e la valutazione sulla completezza dell'ordine del giorno è rimessa al giudice del merito; la sentenza di annullamento di altra delibera non produce un giudicato esterno vincolante con riguardo a diversa delibera; i motivi di cassazione erano spesso generici e non conformi ai requisiti di specificità richiesti. Il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese di cassazione (liquidate in C 3.700,00 oltre accessori) e a eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    Attribuisce all'amministratore i compiti di gestione e conservazione delle parti comuni; da ciò deriva il potere-dovere di compiere atti conservativi connessi alla tutela dei diritti condominiali

  • art. 1131 c.c.

    Riconosce la rappresentanza dell'amministratore in giudizio per le materie rientranti nelle sue attribuzioni; la Corte ha affermato che tale rappresentanza è di natura legale e non può essere limitata dal regolamento

  • art. 1136 c.c. (comma 4)

    Stabilisce le maggioranze assembleari per taluni atti; la Corte ha precisato che non è richiesta la maggioranza speciale prevista dall'art.1136 quando l'amministratore eserciti la propria autonoma legittimazione in materia di atti conservativi connessi a controversie risarcitorie

  • art. 1137 c.c.

    Regola l'impugnazione delle deliberazioni assembleari; la giurisprudenza indica che l'amministratore è legittimato a difendere il condominio nelle impugnazioni attivate dai condomini

  • art. 1138 c.c.

    Prevede che il regolamento non può derogare alle disposizioni di legge; la Corte ha ritenuto inefficace la clausola regolamentare che richieda autorizzazione assembleare per la costituzione in giudizio quando ciò limiti la rappresentanza prevista dalla legge

  • artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.

    Norme processuali e di motivazione: la Corte ha richiamato i criteri di specificità e di motivazione richiesti per i motivi di cassazione e per l'allegazione del giudicato esterno, rilevando l'inammissibilità dei motivi generici o non adeguatamente specificati

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato: la Corte ha chiarito che il giudicato sull'annullamento di una specifica delibera produce effetti limitati alla medesima delibera e non può automaticamente estendersi a differenti delibere o sostituirsi all'accertamento in altro giudizio

  • art. 66, comma 3, disp. att. c.c. (menzionato non applicabile ratione temporis)

    Disciplina l'obbligo di indicare l'ordine del giorno nelle convocazioni assembleari; la Corte ha osservato che la giurisprudenza precedente richiede un'informazione degli argomenti ma non la previsione dello sviluppo della discussione

  • Regolamento condominiale (art. 40 e 41)

    "l'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio e può agire e resistere in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi. Per agire e resistere in giudizio deve, però, essere autorizzato dall'assemblea, tranne che si tratti di agire contro il condomino moroso e nei casi di urgenza"

    Il regolamento interno non ha natura di norma imperativa avente efficacia nei confronti della legge; la Corte ha ritenuto inammissibile censurare la sentenza sulla base della violazione del regolamento perché il regolamento non può limitare la rappresentanza legale riconosciuta dalla legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in cassazione; la Corte ha richiamato la possibilità di applicazione nei casi previsti

Massime di principio

  • L'amministratore di condominio ha legittimazione processuale autonoma, per legge, a resistere o proporre azioni relative alla conservazione e tutela delle parti comuni; una clausola regolamentare non può sottrarre o limitare tale potere.
  • La validità dell'avviso di convocazione assembleare richiede la menzione degli argomenti in modo da consentire ai condomini di comprendere il tema; non è necessario prevedere lo sviluppo dettagliato della discussione. La valutazione della completezza dell'ordine del giorno è rimessa al giudice del merito.
  • L'annullamento giudiziale di una specifica delibera ha efficacia sul singolo atto impugnato e non costituisce automaticamente giudicato esterno vincolante con riferimento ad altre delibere anche se simili; il giudicato ha efficacia negativa limitata.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità rispetto ai profili di diritto e fatto contestati; censure generiche o che si limitano a richiamare norme o documenti senza specificare le statuizioni impugnate sono inammissibili.
  • La decisione sulle spese processuali (compensazione o condanna) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la mancata motivazione sulla compensazione non costituisce automaticamente vizio di cassazione.

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