Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per guida in stato di alterazione da stupefacenti, aveva soltanto concesso il beneficio della non menzione. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta fosse di minima offensività. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano già state esaminate e disattese dal giudice di merito e che il ricorrente non aveva contrapposto ragioni nuove o specifiche in fatto o in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richieda una valutazione complessa ex art. 133 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo, nonché, dopo la riforma del 2022, anche della condotta successiva al reato; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la Corte ha reputato non manifestamente illogica la conclusione secondo cui il fatto non fosse di minima offensività, poiché l'imputato era stato fermato alle 15:30 alla guida dell'auto sul GRA, in un tratto notoriamente trafficato, in condizioni visibilmente alterate e positivo al test per cocaina. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non ne discute il contenuto tipico, ma solo la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; dopo la riforma del 2022, rileva anche la condotta successiva al reato. Il relativo apprezzamento è discrezionale e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per valutare la tenuità del fatto e la sua offensività, tramite l'esame delle modalità dell'azione, della colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La modifica richiamata dalla Corte ha esteso il perimetro valutativo della particolare tenuità del fatto, includendo anche la condotta successiva al reato.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, secondo i parametri dell'art. 133 c.p., e non può essere riconosciuta sulla base di una considerazione atomistica di singoli elementi favorevoli.
- L'apprezzamento sulla particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che la motivazione manchi del tutto o presenti manifeste illogicità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., dopo la riforma del 2022, il giudice può e deve considerare anche la condotta successiva al reato, oltre alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del pericolo o del danno.
- La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e motivate dal giudice di appello, senza specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata, integra inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una condotta di guida in condizioni visibilmente alterate su un'arteria stradale particolarmente trafficata, il giudizio di minima offensività può essere legittimamente escluso.
- rami
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