Cassazione Civile, Ordinanza n. 00865/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società garante autonoma aveva versato all'Amministrazione finanziaria una somma richiesta in relazione a un avviso di accertamento poi annullato dal giudice tributario. La garante aveva introdotto giudizio per ottenere la declaratoria di non debenza e la restituzione della somma versata; in subordine aveva chiesto la condanna in solido dei debitori garantiti al rimborso in via di regresso. Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata nei confronti dei debitori garantiti. La Corte d'appello, invece, aveva riformato in parte la decisione e aveva condannato l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della somma alla garante, ritenendo esperibile l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, valorizzando il sopravvenuto annullamento dell'obbligazione tributaria garantita. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla garanzia autonoma e sulla distinzione rispetto alla fideiussione, sostenendo che, in assenza di escussione fraudolenta, il garante autonomo non può agire in ripetizione contro il beneficiario ma solo in regresso contro il debitore principale; ha inoltre censurato, con un secondo motivo assorbito, la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché, nel contratto autonomo di garanzia, la sopravvenuta inesistenza o estinzione del rapporto base non consente automaticamente al garante, dopo il pagamento, di agire in ripetizione contro il beneficiario; in assenza di escussione fraudolenta, il garante dispone della sola azione di regresso contro il debitore principale, mentre la ripetizione verso l'accipiens resta limitata ai casi in cui ricorrano i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
consente la ripetizione dell'indebito, ma nel contratto autonomo di garanzia non può essere invocato dal garante contro il beneficiario oltre i limiti ricavati dalla giurisprudenza sulle garanzie autonome
art. 1950 c.c.
è il rimedio di regresso esperibile dal garante nei confronti del debitore garantito dopo il pagamento
art. 1322 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della qualificazione del contratto autonomo di garanzia
art. 1362 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro interpretativo del contratto di garanzia
artt. 1936 ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente per il confronto tra fideiussione e garanzia autonoma
art. 1944 c.c.
richiamato come norma della fideiussione, non applicabile meccanicamente alla garanzia autonoma
art. 1949 c.c.
richiamato come norma della fideiussione, utile al raffronto con il diverso regime della garanzia autonoma
art. 1950 c.c.
richiamato quale norma che disciplina l'azione di regresso del fideiussore/garante verso il debitore principale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, per vizi della motivazione e del procedimento
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro del vizio di motivazione/formazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro del dovere di motivazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto autonomo di garanzia il regime delle azioni successive al pagamento è diverso da quello della fideiussione: dopo aver pagato il beneficiario, il garante non può automaticamente agire in ripetizione contro quest'ultimo, ma deve in linea di principio rivolgersi in regresso al debitore principale.
- La possibilità per il garante autonomo di paralizzare la richiesta del beneficiario e di recuperare quanto pagato verso l'accipiens è circoscritta ai casi di escussione fraudolenta o alle ipotesi in cui la garanzia sia colpita da invalidità radicale o difetti il rapporto base nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'intervenuto venir meno del debito garantito non basta, da solo, a trasferire sul beneficiario l'azione di regresso del garante: occorre rispettare la distinzione funzionale tra azione di ripetizione verso il beneficiario e azione di rivalsa verso il debitore ordinante.
- Quando il garante autonomo abbia pagato senza che ricorra una escussione fraudolenta, il rimedio coerente con la struttura del contratto è il regresso contro il debitore garantito; il beneficiario che abbia incassato una prestazione non dovuta può essere destinatario di ripetizione solo nei limiti e secondo i presupposti ricavabili dal sistema e dalla giurisprudenza richiamata.
- La qualificazione del rapporto come garanzia autonoma impedisce di applicare in modo diretto e sovrapponibile i principi propri della fideiussione, soprattutto quanto agli effetti del pagamento e alla ripartizione dei rimedi restitutori tra beneficiario e debitore garantito.
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