Sentenza del 22/04/2015 n. 8147 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la validità del condono tombale richiesto dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 per l'anno d'imposta 1999. Prima dell'entrata in vigore della legge sul condono, il 6 dicembre 2001, era stato notificato alla contribuente un processo verbale di constatazione con esito positivo, relativo a irregolarità contabili e all'omessa indicazione di contributi AIMA come componenti positivi di reddito. Secondo l'Agenzia, tale verbale costituiva una causa ostativa al condono tombale, salvo che fosse stato previamente definito secondo gli artt. 15 o 16 della legge n. 289/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la notifica, prima dell'entrata in vigore della legge sul condono, di un processo verbale di constatazione con esito positivo impedisse la definizione automatica dell'annualità mediante condono tombale, se il verbale non era stato definito secondo le procedure previste dalla legge. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.700 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, lett. a)
Le disposizioni sul condono tombale non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato "processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi... relativamente al quale non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della presente legge".
La notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo, anteriore all'entrata in vigore della legge sul condono e non definito secondo le procedure previste, impedisce il condono tombale per l'annualità interessata. Il verbale è ostativo anche se l'avviso di accertamento viene notificato successivamente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1
Prevede una specifica procedura di definizione dei processi verbali di constatazione. La contribuente, per superare la causa ostativa al condono tombale, avrebbe dovuto definire il verbale secondo tale disposizione.
Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2-terdecies, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212
La disposizione ha natura chiarificatrice e non elimina in generale l'effetto ostativo del verbale previamente notificato. Tale effetto viene meno soltanto quando l'esito positivo del verbale sia stato smentito da una contraria determinazione dell'ufficio, come un annullamento in autotutela.
IRPEG e IRAP
Le imposte oggetto dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1999, per il quale la società aveva tentato di avvalersi del condono tombale.
Massime di principio
- Nel condono tombale, la presenza di un processo verbale di constatazione con esito positivo notificato prima dell'entrata in vigore della normativa condonistica può impedire la definizione automatica dell'annualità interessata.
- Non è sufficiente che il contribuente abbia versato quanto previsto per il condono tombale o che l'ufficio non abbia contestato tempestivamente la domanda: occorre verificare previamente l'assenza di cause ostative e il corretto perfezionamento della procedura prevista per definire il verbale.
- Un processo verbale di constatazione è considerato con esito positivo anche quando segnala l'esistenza di materia imponibile senza quantificarla in modo definitivo, poiché la quantificazione finale spetta all'ufficio.
- La successiva notifica dell'avviso di accertamento non neutralizza la causa ostativa già prodotta dal verbale. Fa eccezione il caso in cui l'amministrazione abbia successivamente smentito o annullato l'esito positivo del verbale.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale esaminare la data di notifica del verbale, il suo contenuto, l'eventuale definizione ai sensi delle procedure speciali e l'esistenza di atti successivi dell'amministrazione incompatibili con l'esito positivo originario.
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