Cassazione Civile, Sentenza n. 2143/2021 del 29/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia
Richiesta di oscuramento di contenuti online per presunta illiceità (violazione del diritto d'autore, diffamazione, violazione della privacy/dati personali, contenuti illegali). In fase di valutazione il giudice o l'autorità amministrativa valuta la fondatezza dell'accusa, la natura dell'intervento richiesto (oscuramento totale del sito, dei singoli contenuti o rimozione), la sussistenza di presupposti di urgenza e il bilanciamento fra diritti contrapposti (libertà di espressione vs. protezione dei diritti). Spesso viene esaminato il ruolo dell'intermediario (hosting provider vs. mero trasportatore) e la sussistenza di misure meno invasive possibili
La decisione
Informazioni insufficienti per ricostruire l'esito specifico della sentenza. In generale, gli esiti possibili sono: (a) accoglimento dell'istanza e ingiunzione di oscuramento/rimozione (totale o parziale) con motivazione sulla manifesta illiceità/urgenza e proporzionalità; (b) rigetto per difetto di prova, assenza di gravità/urgenza o per prevalenza della libertà di espressione; (c) decisione intermedia con ordine di identificazione del responsabile/di procedere al contraddittorio o ordine a misure meno invasive. Il giudizio concreto dipende dalle prove, dalla specifica normativa applicabile e dall'equilibrio dei diritti
Norme richiamate
Legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941 n. 633)
Quando la contestazione riguarda violazioni di copyright, il giudice valuta la probabilità del diritto e la necessità di misure cautelari in termini di urgenza e proporzionalità; l'oscuramento può essere disposto per impedire il protrarsi dell'illiceità
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (servizi della società dell'informazione)
Si distingue il ruolo degli intermediari: il fornitore di hosting può essere esonerato da responsabilità se non è a conoscenza dell'illiceità o agisce prontamente per rimuovere i contenuti una volta informato (principio notice-and-takedown)
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Se la richiesta di oscuramento riguarda dati personali, occorre valutare il diritto all'oblio, la liceità del trattamento e bilanciare il diritto alla privacy con l'interesse pubblico e la libertà di informazione
Codice Civile (art. 2043 e correlati)
Per pretese risarcitorie e tutela dei diritti della personalità, il giudice valuta l'illecito civile e può ordinare misure inibitorie o risarcitorie
Massime di principio
- L'oscuramento è uno strumento straordinario: va valutato con il principio di proporzionalità e preferendo misure meno invasive quando possibili
- È necessario distinguere tra responsabilità dell'autore del contenuto e responsabilità dell'intermediario; in molti ordinamenti l'intermediario è obbligato a rimuovere solo dopo specifica segnalazione e verifica
- Per ottenere un'ingiunzione di oscuramento è spesso richiesta una prova di fondatezza dell'illiceità e, nelle misure cautelari, la prova del periculum in mora (urgenza) e del fumus boni iuris (apparenza del buon diritto)
- Nel bilanciamento dei diritti il giudice considera libertà di espressione/informazione vs. diritti esclusivi (copyright) e diritti della personalità (privacy, reputazione)
- Quando la questione riguarda dati personali o notizie di interesse pubblico, il giudice valorizza il bilanciamento fra diritto all'oblio e interesse pubblico alla conoscenza
- Le decisioni pratiche possono prevedere soluzioni intermedie: oscuramento selettivo di URL specifici, geoblocking, rimozione del singolo contenuto invece dell'intero sito
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