Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1486/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di stanziamento ed erogazione del contributo statale compensativo del minor gettito IMU agricola per le annualità 2024 e 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia del MEF e del Ministero dell'Interno rispetto alla richiesta di riconoscimento e pagamento del contributo compensativo derivante dall'esenzione IMU sui terreni agricoli. Il Comune era stato inizialmente escluso dall'esenzione, ma, dopo precedenti giudizi avverso il silenzio e un giudizio di ottemperanza, era stato inserito nell'elenco dei Comuni beneficiari con attribuzione dell'esenzione per l'intero territorio comunale. Nonostante una successiva diffida del 23 dicembre 2024, le amministrazioni non avevano stanziato né erogato le somme relative alle annualità 2024 e 2025, quantificate dal ricorrente in 110.000 euro per ciascun anno. Sono state dedotte la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, nonché l'inerzia rispetto a un'attività ritenuta ormai vincolata e dovuta direttamente in forza della legge, delle precedenti pronunce giurisdizionali, dell'inserimento nell'elenco dei beneficiari e degli atti amministrativi successivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le amministrazioni resistenti non avevano contestato la ricostruzione fattuale e giuridica del Comune. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal MEF e dal Ministero dell'Interno e ha ordinato ai competenti dirigenti del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e della Ragioneria Generale dello Stato di attivare, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento di stanziamento e di concluderlo entro i successivi 90 giorni con l'erogazione delle somme dovute per le annualità 2024 e 2025. In caso di persistente inottemperanza, è stato disposto, su semplice istanza di parte, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato nella sentenza, con facoltà di delega e spese a carico dell'amministrazione intimata. Il giudice ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato e ha richiamato le conseguenze della mancata o tardiva emanazione del provvedimento sulla responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile. Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico dei Ministeri, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti

    La sentenza accolta contro il silenzio deve essere trasmessa telematicamente alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato; la mancata o tardiva conclusione del procedimento rileva inoltre ai fini della performance e delle responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

  • art. 31 c.p.a.

    Il giudice può accertare la fondatezza della pretesa quando l'attività amministrativa è vincolata e non residuano margini di discrezionalità; nel caso concreto ha ordinato alle amministrazioni di attivare e concludere il procedimento di stanziamento ed erogazione.

  • art. 1, comma 681, l. 199/2025

    La disposizione è richiamata quale base dello stanziamento delle somme compensative per il minor gettito IMU agricola relativo al 2026 e quale elemento di conferma della spettanza del beneficio al Comune ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, nonché i termini per la presentazione della relativa parcella ai sensi dell'art. 71.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione resta inerte rispetto a un obbligo di provvedere già definito dalla legge, da precedenti pronunce giurisdizionali e dagli atti amministrativi presupposti, il silenzio-inadempimento è illegittimo e il giudice può ordinare l'attivazione e la conclusione del procedimento entro termini determinati.
  • L'accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. è ammissibile quando l'attività richiesta all'amministrazione è vincolata e non residuano margini di discrezionalità né necessità di ulteriore istruttoria.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare un primo termine per l'attivazione del procedimento e un successivo termine per la sua conclusione con l'adozione dell'atto dovuto, modulando così l'ordine giudiziale in relazione alle fasi necessarie dell'attività amministrativa.
  • In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice può disporre sin dalla sentenza l'intervento sostitutivo di un Commissario ad acta, subordinandone l'operatività a una semplice istanza della parte interessata e ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso contro il silenzio-inadempimento devono essere trasmesse telematicamente alla Corte dei conti, mentre la mancata o tardiva emanazione del provvedimento può rilevare ai fini della performance e della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei funzionari inadempienti.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.