Cassazione Penale, Sentenza n. 25202/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva imposto a tutti e tre gli indagati gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, alla commissione di reati consistenti nell'agevolazione fraudolenta del superamento degli esami per la patente. Bergamasco deduce due motivi: (1) illegittimità e vizio di motivazione perché l'appello del P.M. sarebbe stato generico e quindi inammissibile; (2) carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che la misura custodiale è stata giustificata in modo apodittico (pericolo di reiterazione esteso al territorio nazionale, disponibilità di attrezzature ormai sotto sequestro, utilizzo di precedenti penali risalenti e comportamento successivo all'avvio delle indagini). I fratelli Strazzeri propongono un ricorso comune denunciando plurime carenze motivazionali: mancato confronto con le valutazioni del primo giudice, selezione e valutazione atomistica delle risultanze investigative, insufficiente e contraddittoria prova della centralità del loro ruolo nell'associazione (ricostruzione alternativa degli interrogatori, assenza di contatti telefonici con alcuni candidati, modesta numerosità degli episodi a loro contestati, plausibile uso della scuola soltanto per prenotazioni urgenti), e infine contestano la valutazione sul pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi di Bergamasco: l'appello del Pubblico ministero, seppur succinto, indicava chiaramente il petitum e le ragioni della richiesta (cambio di misura in ragione dell'inadeguatezza della misura originaria), ed era ammissibile anche con memoria integrativa; la motivazione del Tribunale sull'esigenza di misura custodiale è stata giudicata logica e non viziata, valorizzando le conoscenze tecniche dell'indagato, la possibilità di predisporre nuovi dispositivi nonostante il sequestro e i precedenti penali. Anche il ricorso degli Strazzeri è stato rigettato: la Corte ha considerato ragionevole la valutazione del Tribunale circa il ruolo "centrale e indispensabile" della scuola guida per l'operatività del disegno criminoso e ha ritenuto persuasivi, in particolare, la conversazione intercettata relativa alla determinazione del prezzo e l'esistenza di contatti diretti tra i fratelli e candidati trovati in possesso di attrezzature fornite dall'organizzazione. Infine, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
art. 310, cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione del Pubblico ministero: l'appello deve indicare petitum e motivi; la Corte ha ritenuto ammissibile un gravame sintetico purché specifichi la richiesta e le ragioni, potendosi integrare tramite memoria integrativa
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese
Massime di principio
- Un appello del Pubblico ministero, anche se sintetico, è ammissibile se indica chiaramente il petitum e le ragioni della diversa richiesta: eventuali dettagli possono essere sviluppati mediante memoria integrativa, salvo censure specifiche della difesa sulla pertinenza di tale memoria
- Per disporre una misura cautelare custodiale per pericolo di reiterazione la valutazione può fondarsi non solo sulla disponibilità immediata di strumenti tecnici ma anche sulle conoscenze professionali dell'indagato, sui precedenti penali specifici e sulla concreta funzionalità dell'apporto dell'indagato all'organizzazione delittuosa
- La circostanza che attrezzature siano state sequestrate o che l'indagato abbia temporaneamente sospeso l'attività dopo l'avvio delle indagini non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: tali elementi possono essere considerati opportunistici e non sintomatici di un genuino ravvedimento
- Il ruolo professionale in un'attività imprenditoriale (es. autoscuola) che agevoli l'operatività del reato può essere valutato come elemento probatorio rilevante per la sussistenza del pericolo di reiterazione, specie se corroborato da intercettazioni, contatti diretti con candidati e riscontri materiali
- Nel contestare misure cautelari è utile che la difesa indichi in modo puntuale quali elementi probatori il giudice di merito avrebbe omesso di considerare o abbia valutato in modo contraddittorio; contestazioni generiche sulla "selettività" delle prove sono meno efficaci se il giudice ha motivato coerentemente le proprie deduzioni
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