Cassazione Penale, Sentenza n. 15344/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento limitato della sentenza d’appello per aver escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (sia nella forma della finalità di agevolazione mafiosa sia nella forma dell’impiego del metodo mafioso). I ricorrenti imputati hanno impugnato vari profili: ruolo loro attribuito nell’associazione (promotore/organizzatore), qualificazione di singoli fatti (porto vs trasporto di arma, detenzione arma), sussistenza di aggravanti ex art. 74 d.P.R. 309/90 (numero degli appartenenti, natura armata), utilizzabilità di dichiarazioni di collaboratori e verbalizzazioni acquisite dopo la richiesta del giudizio abbreviato, vizi di motivazione sulla determinazione della pena (continuazione, recidiva, applicazione delle attenuanti), e questioni di mera valutazione di fatto sulle intercettazioni e sulle conversazioni. La Corte di cassazione ha esaminato la correttezza della motivazione e la regolarità dell’accertamento giuridico procedendo alla verifica dei profili di diritto sollevati.
La decisione
La Corte di cassazione ha: - accolto parzialmente il ricorso del Procuratore generale con riferimento all’esclusione, da parte della Corte di appello, dell’aggravante dell’"impiego del metodo mafioso" (art. 416-bis.1) rispetto all’associazione contestata (capo 1): ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo esame su quel profilo e per la determinazione del trattamento sanzionatorio connesso; - rigettato nel resto il ricorso del Procuratore generale; - dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati (Lovreglio Paolo, Matarrese Gianluca, Panicocolo Innocenzo e Donnazita Luciano) e condannati questi ultimi al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende; - respinto la maggior parte dei motivi dei ricorsi proposti dagli imputati (confermando dunque le loro condanne nella sostanza), eccetto che per i profili rinviati; - accolto in parte il ricorso di Giovanni Pistillo con riferimento al trattamento sanzionatorio (annullamento limitato della parte sanzionatoria e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari); - confermato le condanne e le statuizioni civili (risarcimento al Comune di Andria) per la maggior parte degli imputati. Sono state inoltre specificate questioni procedurali: non ammissibilità di alcune questioni sollevate per la prima volta in cassazione e conferma dei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova di fatto. In sintesi: conferma generale delle decisioni di merito, con annullamento limitato e rinvio riguardo al profilo del "metodo mafioso" e alla quantificazione della pena per Giovanni Pistillo; condanne per spese e oneri per ricorsi inammissibili.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (aggravante 416-bis.1)
La Corte ricorda che l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa richiede la prova dell’esistenza reale e operativa dell’associazione mafiosa agevolata; le sentenze penali definitive che accertano l’esistenza di un clan vincolano solo nei limiti di identità di struttura, periodo e membri. Per l’aggravante del "metodo mafioso" è necessario che le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso e la percezione di soggezione/omertà da parte delle vittime/consociati.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (legge stupefacenti)
La violazione dello specifico articolo è stata oggetto di contestazione: la Corte ha confermato che per le imputazioni relative al traffico di stupefacenti la sussistenza dell’aggravante mafiosa va adeguatamente provata; sono state discusse aggravanti specifiche (numero associati, disponibilità di armi) con necessità di concreto riscontro indiziario.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al narcotraffico)
La Corte ha richiamato la distinzione tra le diverse ipotesi (comma 1, comma 2) e la possibilità di individuare diverse figure apicali; ha inoltre ricordato che le aggravanti del comma 3 (numero) e comma 4 (associazione armata) richiedono accertamenti specifici: per l’armamento serve la prova della disponibilità di armi da parte dell’associazione e la prevedibilità della stessa da parte del singolo partecipante.
art. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (armi)
In tema di porto e detenzione di arma comune da sparo la Corte ha ricordato che il porto assorbe la detenzione solo quando la detenzione e il porto inizino contestualmente; la cornice sanzionatoria per arma comune da sparo è la riduzione per relationem prevista dall’art. 7.
art. 612, commi 2 e 3, cod. pen. (minaccia)
La Corte ha osservato che il reato di minaccia può concorrere con l’aggravante del metodo mafioso: non vi è automatica assorbibilità dell’incriminazione nel mero profilo aggravante, essendo possibile il cumulo quando gli elementi coesistono.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha ribadito che l’aumento per continuazione va calcolato separatamente per i reati satellite ed è soggetto a vincoli (minimo non inferiore a un terzo della pena base se ricorre recidiva reiterata); la dosimetria degli aumenti deve essere motivata.
art. 442 cod. proc. pen. (rito abbreviato - riduzione della pena)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la riduzione del terzo prevista per il rito abbreviato si applica solo alle pene relative ai reati per i quali è stato celebrato il rito abbreviato e che la determinazione della pena complessiva, in presenza di continuazione con reati in rito ordinario, segue la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori)
La Corte afferma che le dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate con attenzione e che, sebbene custodite agli atti, la loro attendibilità va motivata; tuttavia le dichiarazioni auto/etero-accusatorie intercettate hanno piena valenza probatoria e non richiedono sempre corroborazione.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
La sentenza ha valutato le censure di violazione di legge e i vizi di motivazione secondo i limiti fissati dall’art. 606, distinguendo i profili di diritto da quelli di fatto, che non sono rinnovabili in cassazione se privi di errori logici o di diritto.
Massime di principio
- Per applicare l’aggravante dell’"agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1) è necessaria la prova dell’esistenza reale e operativa dell’associazione mafiosa agevolata: non basta l’appartenenza familiare o la continuità temporale senza un accertamento incidentale convincente.
- L’aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche se l’atto violento è posto in essere da un singolo, quando le modalità della condotta e la reazione (percepita come soggezione/omertà) evocano la forza intimidatrice tipica della mafia; il giudice deve motivare puntualmente qualsiasi esclusione o riconoscimento di tale aggravante.
- Le sentenze penali irrevocabili che accertano l’esistenza di un clan possono essere valutate come fatto notorio solo se sussiste identità di struttura, periodo e membri con il gruppo oggetto del nuovo procedimento.
- Il giudice d’appello che riforma la decisione di primo grado (in particolare su aggravanti delicate come il metodo mafioso) deve fornire motivazione puntuale e rispondere esplicitamente agli argomenti decisivi assunti dal primo giudice; il mero rinvio ai motivi di gravame non è sempre sufficiente.
- In tema di riti e pena: la riduzione prevista per il rito abbreviato si applica alle sole pene concernenti i reati giudicati con quel rito; gli aumenti per continuazione vanno motivati distintamente per i reati satellite.
- Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni, se regolarmente acquisite, hanno valore probatorio rilevante; tuttavia la loro attendibilità va valutata con motivazione e, se ritenute decisive, la loro utilizzazione deve risultare compatibile col contraddittorio e con le garanzie processuali.
- In cassazione non è ammesso sollevare questioni nuove non dedotte in appello, salvo profili rilevabili d’ufficio; il ricorso deve indicare gli atti affetti da inutilizzabilità e dimostrarne l’incidenza decisiva sul risultato.
- La configurabilità delle aggravanti soggettive (recidiva, numero associati, assenza/presenza di armi) richiede motivazione specifica: non basta il richiamo formale ai precedenti o ai dati investigativi, occorre valutare la prevedibilità e la connessione soggettiva di tali elementi rispetto al singolo imputato.
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